
Il Sindaco non può procedere alla designazione nel proprio staff, con compiti di supporto rispetto alle tipiche attività sia dello stesso vertice comunale e sia della Giunta, di persone esterne all’Ente, di particolare competenza tecnica, senza ricorrere alle ordinarie modalità di selezione e di assunzione con rapporto di lavoro subordinato e in assenza di una qualsiasi procedura volta a individuare le specifiche professionalità richieste, senza neppure motivare in ordine alle esigenze straordinarie dell’Ente e all’impossibilità di fronteggiarle con le risorse interne. La creazione di insolite articolazioni denominate Agenzie, alle quali sono stati preposti professionisti esterni, tradisce la reale natura del rapporto cui si è inteso dare vita, essendo la nomina chiaramente volta a ottenere prestazioni da parte di terzi, senza attenersi alle limitazioni correlate al regime del contratto di lavoro subordinato, al quale l’art.90 del TUEL fa preciso rinvio. Il ricorso agli incarichi predetti costituisce illecito erariale per l’ingiustificata erogazione di compensi a carico del bilancio pubblico.
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Corte Conti I sez Appello sentenza 344-2020