Corte di Cassazione, Sesta Sezione Penale, sentenza 14 ottobre 2021 n. 37509. Pubblico ufficiale, induzione indebita, concussione, truffa aggravata.

Pietro Antonio Rotari

Nell’ambito dei delitti commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, i reati di induzione indebita ex art. 319-quater cod. pen. e di truffa aggravata (ex artt. 640 e 61, n. 9, cod. pen.), pur avendo in comune l’abuso da parte del pubblico ufficiale della pubblica funzione al fine di conseguire un indebito profitto, si differenziano per il fatto che nel primo colui che dà o promette non è vittima di errore e conclude volontariamente un negozio giuridico illecito in danno della pubblica amministrazione per conseguire un indebito vantaggio, laddove, invece, nella truffa, il pubblico ufficiale si procura un ingiusto profitto sorprendendo la buona fede del soggetto passivo mediante artifici o raggiri ai quali la qualità di pubblico ufficiale conferisce maggiore efficacia. La distinzione tra il delitto di induzione indebita e quello di truffa va individuata nel fatto che nella prima fattispecie il privato mantiene la piena consapevolezza del carattere non dovuto della prestazione data o promessa, mentre nel reato di truffa la vittima viene indotta in errore circa la doverosità delle somme o delle utilità oggetto di dazione o promessa. Nel delitto di concussione, di cui all’art. 317 cod. pen., caratterizzato da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all’alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue dal delitto di induzione indebita la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno, pressione morale, con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico.


La sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione penale oggetto di commento ha come obiettivo quello di rimarcare una netta distinzione tra le tre diverse figure di delitto in cui possa imbattersi compiute il pubblico agente nell’esercizio delle proprie funzioni, con il fine di ottenere una corretta qualificazione giuridica del fatto commesso mediante inganno.

La vicenda esaminata dalla Suprema Corte vede un funzionario dell’Ufficio Scolastico Provinciale abusare della propria funzione, ottenendo un’indebita prestazione da un privato, traendolo in inganno e facendogli credere, attraverso artifici e raggiri, che la stessa fosse dovuta ex lege. Nei diversi gradi di giudizio, il fatto contestato al pubblico agente è stato qualificato dapprima come concussione consumata e, successivamente, come tentativo di induzione indebita, mentre la difesa del funzionario propendeva per l’ipotesi della truffa aggravata dalla qualifica di pubblico ufficiale.

Nel rilevare l’errata applicazione dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine all’individuazione del perimetro di applicazione delle fattispecie astratte della concussione e dell’induzione indebita a dare o promettere utilità, la Corte opera un’esegesi in ordine alle suddette figure delittuose, richiamando un consolidato orientamento delle Sezioni Unite. Queste si erano pronunciate sull’individuazione della precisa linea di demarcazione tra le due fattispecie, oggetto di problemi interpretativi, a seguito della scissione realizzata dalla riforma dei reati contro la pubblica amministrazione – legge 6 novembre 2012, n. 190 – dell’art. 317 c.p., il quale ha portato all’introduzione della nuova e autonoma figura incriminatrice prevista all’art. 319-quater c.p.(Cassazione Penale, Sezioni Unite, 14 marzo 2014, n. 12228 – c.d. sentenza Maldera).

Il delitto di concussione, infatti, previsto e disciplinato all’art. 317 c.p. nel testo modificato dalla l. n. 190 del 2012, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno “contra ius” da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all’alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita (Cass. n. 11942/2013). A differenziare il reato di concussione da quello di induzione indebita ex art. 319-quater c.p., introdotto dalla citata l. n. 190 del 2012, è il mezzo usato per la realizzazione dell’evento: la dazione o la promessa dell’indebito è, nella concussione, effetto del timore realizzato mediante l’esercizio della minaccia, anche implicita, che si risolva in una significativa e seria intimidazione tale da incidere in misura notevole sulla volontà del soggetto passivo; nell’induzione, invece, la dazione o la promessa è effetto delle forme più varie di attività persuasiva, di suggestione tacita o di atti ingannevoli, basati sulla maggiore forza del soggetto con la qualifica pubblica. In quest’ultimo caso il pubblico agente fa leva sulla sua posizione di preminenza, per suggestionare, persuadere o convincere a dare o promettere qualcosa (Cass. n. 8695/2013).

La condotta di induzione, che costituisce l’elemento oggettivo del delitto di cui all’art. 319-quater c.p., consiste in un’attività di persuasione, suggestione, inganno, di pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del soggetto passivo il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico (Sez. U, n. 12228/2014 ud. del 24.10.2013). L’induzione indebita a dare o promettere utilità costituisce infatti un “reato plurisoggettivo proprio o normativamente plurisoggettivo” poiché prevede la punizione di entrambi i protagonisti, pubblico ufficiale e soggetto passivo, qualora quest’ultimo abbia ceduto alla condotta induttiva realizzando la promessa o la dazione dell’indebita utilità. Al contrario, mancando tale adesione e non verificandosi lo stato di soggezione della vittima, si configurerà un tentativo di induzione indebita. Questo perché il reato di induzione indebita viene collocato tra il reato di concussione, nel quale il pubblico agente è soggetto prevaricatore, e il reato di corruzione, nel quale il pubblico agente e il soggetto passivo si trovano in simmetria negoziale.

Nel realizzare tale chiarimento, al fine di identificare i confini delle summenzionate fattispecie, il Collegio, sulla base dei dati acquisiti, ritiene fondato il ricorso del funzionario e traccia la differenza tra il reato di induzione indebita, ex art. 319-quater cod. pen. e l’ulteriore reato di truffa aggravata dalla qualifica di pubblico ufficiale, di cui gli artt. 640 e 61, n. 9, c.p.

Le due figure di reato sono sicuramente accomunate dall’abuso da parte del pubblico ufficiale della pubblica funzione al fine di conseguire un indebito profitto. Tuttavia, la distinzione tra il delitto di induzione indebita commessa mediante inganno e quello di truffa va individuata, nella prima fattispecie, dal mantenimento, da parte del privato, della piena consapevolezza della non debenza della prestazione data o promessa, accettando la pattuizione illecita per evitare il pregiudizio paventato dal pubblico agente. Esso non è vittima di errore e conclude volontariamente un negozio giuridico illecito in danno della pubblica amministrazione.

Nel reato di truffa, invece, la vittima viene indotta in errore circa la doverosità delle somme o delle utilità oggetto di dazione o promessa (Sez. 6, n. 53436/2016; Cass. n. 27981/2018). In quest’ultimo caso è il pubblico ufficiale che si procura un ingiusto profitto sorprendendo la buona fede del soggetto passivo mediante artifici o raggiri, ai quali la qualità di pubblico ufficiale conferisce maggiore efficacia (Sez. VI, n. 19002/2016; Sez. VI, n. 44596/2019).

È, appunto, l’errore in cui versa il privato, come conseguenza di un inganno da parte del pubblico agente, circa la doverosità delle somme, che qualifica il reato di truffa aggravata; elemento indefettibile è rappresentato dalla “cooperazione artificiosa della vittima”, che, indotta in errore dall’inganno ordito dall’autore del reato, compie l’atto di disposizione (Cass. pen., sez. VI, n. 41317/2015).

Il principio di diritto contenuto nella sentenza oggetto di commento, in realtà, si inserisce in una lunga e travagliata esperienza giurisprudenziale, che dal 2012, ossia dalla riforma della legge n. 190 del 2012, sino ad oggi, si è impegnata a decifrare, rimarcare e distinguere l’autonoma fattispecie prevista dall’art. 319-quater c.p. dalla concussione e dalle figure delittuose della corruzione e della truffa aggravata dall’abuso dei poteri del pubblico agente.

massima e commento di Giulia Morello

testo integrale

Cass Pen sez VI n. 37509-2021

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