Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 5 maggio 2015, n. 8938. Il regime processuale delle scritture provenienti dai terzi è diverso rispetto a quelle provenienti dalle parti processuali.

scrittura privataLe scritture provenienti da terzi estranei al giudizio, pur non avendo il valore di prova piena, possono fornire elementi indiziari atti a concorrere alla formazione del convincimento del giudice. L’art. 2702 cod. civ., che disciplina l’efficacia nel giudizio della scrittura privata in relazione al riconoscimento effettivo o legalmente ritenuto, e le norme, di cui agli artt. 214 segg. cod. proc. civ., sono applicabili esclusivamente alle scritture provenienti dai soggetti del processo. Pertanto, la parte, che vuole avvalersi di una scrittura privata proveniente da un terzo estraneo al giudizio, è tenuto a provare la veridicità formale del documento, che, per se stesso, in difetto di quella prova, non può avere alcun valore probatorio, neppure di semplice indizio. Resta, comunque, ferma la libertà del giudice di formare il proprio convincimento circa la veridicità formale della scrittura, in base agli elementi probatori acquisiti agli atti del processo, nonché al comportamento della parte contro la quale la scrittura viene prodotta, anche in relazione a particolari circostanze che a tale contegno possano conferire una speciale significazione e rilevanza probatoria. Conseguentemente, sotto questo limitato profilo, può ammettersi la facoltà di disconoscimento della parte contro la quale viene prodotta una scrittura proveniente da soggetto estraneo al giudizio, la quale facoltà può esercitarsi positivamente al di fuori delle preclusioni dell’art. 215 cod. proc. civ. ed il cui mancato esercizio può essere apprezzato dal giudice per dedurre un elemento di prova circa la autenticità del documento.

testo integraleCorte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 4 marzo – 5 maggio 2015, n. 8938
Presidente Oddo – Relatore Scalisi

Svolgimento del processo

La società Arti Grafiche Napoletane (AON) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. (…) emesso dal Tribunale di Milano il 25 settembre 2003 su richiesta della società Antalis spa, con il quale veniva intimato all’attuale opponente il pagamento della somma di Euro. 61.209,90, oltre interessi e spese della procedura monitoria: Con il ricorso per il decreto ingiuntivo la società istante deduceva di avere effettuato in favore delle Arti Grafiche napoletane numerose forniture di merce, rimanendo creditrice di Euro 80.810,58 a parziale copertura della quale la società debitrice aveva rilasciato n. 9 assegni bancari per complessivi Euro 57.946,94 risultati insoluti.
Con l’atto di opposizione la società Arti grafiche napoletane eccepiva in via preliminare l’incompetenza per territorio del Tribunale di Milano per essere, invece, competente Napoli e deduceva nel merito l’infondatezza della domanda, avendo soddisfatto ogni credito della società Antalis con versamenti effettuati nelle mani del rappresentante della società fornitrice, come risultava dalle quietanze da quest’ultimo rilasciate e prodotte in giudizio. Spiegava, altresì, domanda riconvenzionale chiedendo la restituzione della somma di Euro 6.489,42 pagata in eccesso.
Si costituiva la società opposta, chiedendo il rigetto dell’opposizione, sull’assunto che i pagamenti non sarebbero stati effettuati.
Il Tribunale di Milano con sentenza n. 2527 del 2007 rigettava l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, condannando l’opponente alla rifusione delle spese di lite.
Avverso questa sentenza, interponeva appello la società Arti Grafiche Napoletane, insistendo nell’eccezione di incompetenza territoriale del foro di Milano e nel merito, ribadiva di aver saldato ogni suo debito nei confronti della società Antalis.
Si costituiva la società Antalis chiedendo il rigetto sia dell’eccezione di incompetenza territoriale e sia di tutti i motivi di merito posti a base dell’interposto gravame.
La Corte di appello di Milano con sentenza n. 359 del 2009 rigettava l’appello proposto e condannava l’appellante alla rifusione delle spese del secondo grado del giudizio. La Corte distrettuale rigettava l’eccezione di incompetenza, essendo Milano il luogo ove aveva ed ha sede la venditrice che ha accettato la proposta di acquisto rivoltale tramite l’agente di zona G. . Avendo la società Antalis contestato le quietanze con sigle attribuite all’agente e su carta intestata di Arti Grafiche Napoletane e predisposte con apposizione di date che potevano non corrispondere con quelle in cui egli le avrebbe sottoscritte, la società appellante non avrebbe dato la prova del proprio pagamento.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dalla società Arti Grafiche Napoletane srl con ricorso affidato a quattro motivi. La società Poliyedra spa, già Antalis, come da atto di fusione per incorporazione del 18 dicembre 2007 n. 103428 del repertorio n. 31070 di raccolta a rogito del notaio Bignami di Milano. La società Antalis spa ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1.- Va preliminarmente esaminata l’eccezione avanzata dalla controricorrente di nullità ed inammissibilità del ricorso perché notificato a società inesistente (la società Antalis con sede in (omissis) già estinta per fusione nella società Polyedra spa. Con sede in (omissis).
Secondo la controricorrente il ricorso de quo sarebbe stato notificato alla Antalis spa nella sede in data 23 ottobre 2009, dopo che la stessa era stata incorporata nella società Polyedra spa, con atto di fusione per incorporazione del 18 dicembre 2007. L’avvenuta estinzione per incorporazione della società Antalis, oltre che conoscibile con una semplice visura camerale era in concreto nota alla ricorrente, comunque, perché la sentenza della Corte di appello era stata notificata al difensore dell’appellante ad istanza dell’incorporante Polyedra spa.
1.1.- L’eccezione è infondata.
Questa Corte ha già affermato che la citazione in giudizio di una società incorporata in altra è nulla ai sensi degli artt. 163 terzo comma n. 2 e 164 c.p.c. per inesistenza della parte convenuta, poiché tale società, a seguito della fusione per incorporazione, ai sensi dell’art. 2504 bis cod. civ. si estingue e la società incorporante ne assume i diritti e gli obblighi; tuttavia, ha soggiunto la Corte, la nullità resta sanata a seguito della costituzione in giudizio della società incorporante, atteso che la “vocativo in ius” di un soggetto non più esistente, ma nei cui rapporti è pur sempre succeduto un altro soggetto, non può considerarsi affetta da un vizio più grave di quello cui è affetta la “vocatio”, addirittura, mancante della indicazione della parte processuale convenuta, che è, comunque, sanabile con la costituzione in giudizio di chi, malgrado il vizio, si è riconosciuto come convenuto (Cass. N. 5716 del 2003).
Pertanto, pur costatando che effettivamente la notifica di cui si dice è avvenuta nei confronti dell’originaria controparte societaria (anziché nei confronti della società incorporante ad essa succeduta), la costituzione della società Plyedra spa (società incorporante) ha sanato l’invalidità della notifica.
2- Con il primo motivo la società Arti Grafiche Napoletane srl, denuncia l’incompetenza per territorio del Tribunale di Milano Violazione e falsa applicazione della legge sul punto. Secondo la ricorrente, la Corte di Milano, avrebbe errato nell’aver confermato la decisione del Tribunale che aveva ritenuto competente a conoscere della controversia Milano, non, invece, come era stato eccepito il Tribunale di Napoli, perché non avrebbe correttamente applicato la normativa di cui agli artt. 19 e 20 cpc. In particolare, ai sensi dell’art. 19 la competenza per territorio apparterrebbe al Tribunale di Napoli perché la società Arti Grafiche Napoletano ha sede unica in Napoli alla via (omissis) . Ma alla medesima conclusione si perverrebbe ove si applichi l’art. 20 cpc, che regola la competenza territoriale per le cause relative ai diritti di obbligazione, stabilendo quale foro alternativo quello ove è sorta l’obbligazione, ovvero deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio, posto che: a) risulterebbe dalla stessa domanda e dai documenti prodotti dalla Antalis, nonché da quanto provato dalla stessa società AGN l’obbligazione di pagamento di quest’ultima è sorta a Napoli posto che gli ordinativi sono stati inoltrati, esclusivamente, al rappresentante della Antalis senza che i responsabili della tipografia avessero mai avuto contatti con la ditta produttrice; b) parimenti il pagamento delle partite di merce ordinate doveva avvenire a Napoli, sempre presso la sede della società AGN e sempre nelle mani del menzionato sig. G. , così come si sarebbe verificato in occasione di tutte le forniture effettuate dall’inizio alla fine del rapporto. Né è sostenibile, sempre secondo la ricorrente, come ha ritenuto il Tribunale di Napoli che il forum destinatae solutioni si identifica con il domicilio del creditore, tenuto conto dell’inadempienza del debitore perché un tale criterio applicabile il criterio non troverebbe riscontro alla normativa di cui agli artt. 19 e 20 cpc.
In conclusione, la ricorrente, formula il seguente quesito di diritto: ai fini della competenza per territorio nella causa relativa ad una obbligazione di pagamento, nel caso in cui tale obbligazione è sorta ed andava estinta presso il committente a mezzo del rappresentate autorizzato dalla società fornitrice è applicabile il criterio di cui agli artt. 19 e 20 cpc? ed è tale criterio, altresì, applicabile nel caso in cui il presunto credito è contestato dal soggetto presunto inadempiente?.
2.1.- Il motivo è inammissibile: a) sia perché privo dei caratteri dell’autosufficienza, posto che il ricorrente, presuppone una circostanza “che l’obbligazione sia sorta ed andava estinta presso il committente a mezzo del rappresentante autorizzato dalla società fornitrice”, omettendo, tuttavia, di indicare gli atti, e, ove necessario, di riportarne il contenuto, da cui emergerebbe la sussistenza di quel presupposto che avrebbe realizzato una deroga alla disciplina generale di cui alla normativa degli artt. 1498 e 1182, terzo comma cc.
Il ricorrente non ha tenuto conto che la decisione impugnata muove, invece, da presupposti esattamente opposti a quelli indicati dallo stesso. Infatti, secondo la Corte di Milano: 1) il contratto si è concluso nella sede della venditrice, cioè, nel luogo ove è stata accettata la proposta dell’acquisto che le era stata rivolta per il tramite dell’agente di zona, G. ; 2) che l’obbligazione consistente nel pagamento del prezzo doveva essere eseguita presso il domicilio della venditrice. È di tutta evidenza che la ricostruzione dei presupposti, indicati dalla Corte di Milano, sia pure sinteticamente, rispondono ai principi espressi da questa Corte in altre occasioni: Come ha avuto modo questa Corte di affermare: a) nella vendita da piazza a piazza stipulare fra commercianti ed aventi per oggetto merce per sua natura destinata al commercio, ogni qual volta l’ordinazione venga fatta mediante moduli di commissione predisposti da parte venditrice, ai fini della conclusione del contratto, basta che ne sia data esecuzione, consegnando la merce la vettore e allo spedizioniere per l’inoltro all’acquirente. Ne consegue che, qualora non vi sia prova di una preventiva risposta di accettazione, luogo di conclusione del contratto, per la determinazione della competenza territoriale, è quello in cui è avvenuta la detta consegna (Cass. n. 453 del 12/01/2007); b) L’operatività (anche ai fini della determinazione della competenza territoriale ex art. 20 cod. proc. civ.) della regola del terzo comma dell’art. 1498 cod. civ. – per la quale, se il prezzo non dev’essere pagato al momento della consegna della merce, il pagamento deve avvenire presso il domicilio del venditore – è esclusa solo da un’espressa ed in equivoca pattuizione contraria delle parti (Cass. n. 4559 del 27/08/1985).
3.- Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’omessa, contraddittoria motivazione in ordine al fondamento dell’eccezione di pagamento. Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe viziata per difetto di motivazione e per erronea valutazione delle prove e anche per errata applicazione della legge. L’affermazione della Corte secondo cui la società Arti grafiche Napoletane, a fronte della contestazione della società Antalis, si sarebbe astenuta dal chiedere la verificazione delle scritture prodotte a riprova dell’integrale pagamento, non risponderebbe al vero. Piuttosto l’istanza di verificazione è stata avanzata dalla difesa della società AGN all’udienza immediatamente successiva a quella del 28 gennaio 2004 nella quale la società Antalis nel costituirsi aveva disconosciuto le firme del sig. G. . D’altra parte, l’istanza di verificazione non richiederebbe speciali formule e potrebbe essere dedotta implicitamente dal contenuto degli atti e dal comportamento concludenti della parte interessata e potrebbe essere proposta per la prima volta anche in grado di appello.
Pertanto, conclude la ricorrente: costituisce, Terrore nella valutazione di un elemento processuale, posto come antefatto logico della successiva motivazione nel merito, motivo di nullità della sentenza?
3.1.- Il motivo è inammissibile perché il quesito di diritto è inconferente.
Come la stessa ricorrente ha avuto modo di evidenziare: la procedura di disconoscimento e di verificazione di scrittura privata (artt. 214 e 216 cod. proc. civ.) riguarda unicamente le scritture provenienti dai soggetti del processo e presuppone che sia negata la propria firma o la propria scrittura dal soggetto contro il quale il documento è prodotto. Ora, nel caso concreto, è pacifico perché viene confermato dalla stessa ricorrente che i documenti o le scritture di cui si dice, non provenivano dalle parti in causa, ma erano imputabili all’agente di zona, al sig. G. . Sicché, anche una risposta positiva al quesito, non porterebbe a soluzione la questione in esame.
3.1.a) Comunque la ricorrente non ha tenuto presente che, come insegnano le Sezione Unite di questa Corte (Cass. 15169 del 2010). Le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all’art. 2702 cod. civ., né quella processuale di cui all’art. 214 cod. proc. civ., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo. Nell’ambito delle scritture private deve, peraltro, riservarsi di trattamento a quelle la cui natura conferisce loro una incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso, onde contestarne l’autenticità.
4.- Con il terzo motivo la ricorrente lamenta l’omessa, contraddittoria motivazione in ordine al fondamento dell’eccezione di pagamento relativo all’efficacia delle quietanze. Secondo la ricorrente avrebbe errato la Corte di Milano: a) nell’avere escluso che le contestazioni delle scritture di cui si dice, essendo documenti provenienti da terzi estranei alla lite, concretavano un’eccezione di falso che andava sollevata ai sensi dell’art. 221 cpc. b) nell’aver ritenuto G. un terzo estraneo epperò colui il quale ha agito in nome e per conto di una società spendendone il nome promuovendo i prodotti, disponendo forniture, incassando pagamenti ed essendo investito persino d trattare al definizione bonaria degli insoluti, le manifestazioni da lui poste in essere ed i relativi effetti devono essere riferiti alla persona giuridica rappresentata come e fossero suoi atti.
Pertanto, conclude la ricorrente: Vero che la procedura di riconoscimento e di verificazione di scrittura privata (art. 214 e 216 cpc) riguarda unicamente le scritture provenienti dai soggetti del processo, mentre per le scritture provenienti da terzi estranei, la contestazione non può essere sollevata secondo al disciplina dettata dalle norme predette, bensì nelle forme dell’art. 221 cpc, perché si risolve in un’eccezione di falso per cui la mancata attivazione di tale procedura determina la piena validità ed efficacia probatoria dei documenti contestati?
4.1.- Il motivo è infondato.
Questa Corte osserva, così come indicato anche dalla Corte di Milano, che le scritture provenienti da terzi estranei al giudizio, pur non avendo il valore di prova piena, possono fornire elementi indiziari atti a concorrere alla formazione del convincimento del giudice. L’art. 2702 cod. civ., che disciplina l’efficacia nel giudizio della scrittura privata in relazione al riconoscimento effettivo o legalmente ritenuto, e le norme, di cui agli artt. 214 segg. cod. proc. civ., sono applicabili esclusivamente alle scritture provenienti dai soggetti del processo. Pertanto, la parte, che vuole avvalersi di una scrittura privata proveniente da un terzo estraneo al giudizio, e tenuto a provare la veridicità formale del documento, che, per se stesso, in difetto di quella prova, non può avere alcun valore probatorio, neppure di semplice indizio. Resta, comunque, ferma la libertà del giudice di formare il proprio convincimento circa la veridicità formale della scrittura, in base agli elementi probatori acquisiti agli atti del processo, nonché al comportamento della parte contro la quale la scrittura viene prodotta, anche in relazione a particolari circostanze che a tale contegno possano conferire una speciale significazione e rilevanza probatoria
Conseguentemente, sotto questo limitato profilo, può ammettersi la facoltà di disconoscimento della parte contro la quale viene prodotta una scrittura proveniente da soggetto estraneo al giudizio, la quale facoltà può esercitarsi positivamente al di fuori delle preclusioni dell’art. 215 cod. proc. civ. ed il cui mancato esercizio può essere apprezzato dal giudice per dedurre un elemento di prova circa la autenticità del documento.
Ora, nel caso in esame, come ha avuto modo di affermare la Corte di Milano, accogliendo le conclusioni cui era pervenuto il Tribunale, le vantate quietanze, per le circostanze e modalità con cui, il terzo (l’agente) le avrebbe rilasciate non erano attendibili. Secondo la Corte distrettuale, facendo proprie le conclusioni del Tribunale, l’inattendibilità di valore indiziario delle quietanze di cui si dice, era dovuto al gatto che quelle quietanze presentavano vistosi caratteri di emerografia rispetto alle sottoscrizione apposte da G. al contrario di agenzia, erano state rilasciate nell’ultimo periodo dell’agente, quando era affetto da malattia oncologica e andava soggetto a trattamenti terapeutici.
5.- Con il quarto motivo la ricorrente lamenta l’omessa motivazione in ordine a rilevanti elementi critici posti a base del gravame. Secondo la ricorrente la Corte di Napoli (rectius Milano) nell’esaminare il merito della vicenda si è soffermata esclusivamente sulla questione della autenticità non autenticità delle firme apposte sulle quietanze di cui si dice eludendo qualsivoglia motivazione in ordine a tutte le ulteriori argomentazioni poste dalla società AGN. A base dell’appello. In particolare, la Corte distrettuale affermando che i motivi di appello sia in rito che nel merito vanno respinti con assorbimento di ogni altra domanda ed eccezione espressa nelle conclusioni stante altresì l’assoluta irrilevanza di argomentazioni secondarie e di contorno all’inizio svolte da AGN avrebbe omesso di indicare quali eccezioni ed argomentazioni “secondarie e di contorno” abbia inteso far riferimento. E di più sembra evidente che l’argomento in forza del quale sia stato eluso l’esame degli ulteriori motivi di gravame, quello cioè che gli stessi non sarebbero atti richiami nelle difese scritte finali non possa incontrare fondamento giuridico.
Pertanto conclude la ricorrente concreta il vizio di cui al punto 5 del primo comma dell’art. 360 cpc, la mancata motivazione in ordine a specifiche argomentazioni poste a base del riproposto gravame sul presupposto dell’asserita irrilevanza delle stesse e su quello che le stesse non siano state richiamate nelle difese scritte finali?
5.1.- il motivo è inammissibile per carenza di interesse, nonché per mancanza dei caratteri di specificità ed autosufficienza.
L’interesse all’impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire – sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall’art. 100 cod. proc. civ. – va apprezzato in relazione all’utilità concreta derivabile alla parte dall’eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata; sicché è inammissibile, per difetto d’interesse, un’impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, e che sia diretta, quindi, all’emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico.
E di più, la ricorrente pur denunciando una carenza di motivazione della sentenza impugnata nel ritenere assorbite argomentazioni secondarie e di contorno svolte dalla società Arti Grafiche Napoletane, non solo omette di indicare quali eccezioni e argomentazioni non siano state esaminate dalla Corte distrettuale e il cu esame avrebbe determinato, ragionevolmente, una decisione diversa, ma omette, anche, di indicare – e se necessario riportarne il contenuto – in quali atti o documenti di causa sarebbero contenute tali eccezioni e argomentazioni asseritamente ignorate dalla Corte distrettuale.
In definitiva il ricorso va rigettato e la ricorrente in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 cpc, condannata al pagamento delle spese di lite che verranno liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della società Antalis al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori come per legge.

 

This Post Has Been Viewed 7,424 Times