Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 29 luglio 2015, n. 16055. Nelle dichiarazioni diffamatorie a mezzo stampa, il danno non è in re ipsa ma va provato anche con presunzioni semplici.

In relazione ad una causa risarcitoria avente ad oggetto dichiarazioni asseritamente diffamatorie compiute a mezzo stampa, la parte che muova critiche alla valutazione compiuta dal giudice di appello, sia in fatto che in diritto, circa la natura diffamatoria dello scritto in questione e la sussistenza del relativo reato, è tenuta, in ossequio al c.d. principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ad individuare – se del caso riproducendolo direttamente a pena di inammissibilità del motivo, il contenuto dell’articolo nella parte cui la critica si riferisce, specificando anche dove la Corte possa esaminarlo per verificarne la conformità del contenuto riprodotto rispetto a quello effettivo.diffamazione Nella diffamazione a mezzo stampa, il danno alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è `in re ipsa‘, ma richiede che ne sia data prova, anche a mezzo di presunzioni semplici, sulla base della gravità dell’offesa, della professione svolta dai danneggiati e della diffusione ed autorevolezza del quotidiano sul cui supplemento era stato pubblicato l’articolo.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 30 aprile – 29 luglio 2015, n. 16055
Presidente Salmé – Relatore Sestini

Svolgimento del processo

A seguito di querela sporta da Y.N. e da A.G.H., il GUP del Tribunale di Milano dispose il rinvio a giudizio di G.O. (giornalista) e di Ferruccio D.B.
(direttore responsabile del (omissis)) in relazione ai reati di diffamazione a mezzo stampa e di omesso controllo loro rispettivamente contestati con riferimento ad un articolo pubblicato il 20.10.1997 sul supplemento (omissis) del (omissis): i querelanti lamentavano che l’articolo, intitolato (omissis), attribuisse loro attività di finanziamento di gruppi terroristici islamici tramite la (omissis) e la (omissis) di cui gli stessi erano ai vertici.
Il Tribunale di Milano mandò assolti entrambi gli imputati, mentre la Corte di Appello, confermata l’assoluzione del D.B., dichiarò l’estinzione del reato ascritto all’O. per intervenuta prescrizione, condannando il giornalista al risarcimento dei danni -da liquidarsi in separata sede- in favore delle parti civili.
A seguito di ricorso proposto dall’O. , la sentenza venne annullata dalla Corte di Cassazione, che dispose il rinvio al giudice di appello in sede civile.
Pronunciando sulla causa riassunta, la Corte di Appello di Milano ha accertato la responsabilità dell’O., condannandolo al risarcimento dei danni e al pagamento della sanzione pecuniaria
(quantificati -rispettivamente- in 40.000,00 ed in 6.000,00 euro per ciascuno dei danneggiati).
Ricorre per cassazione l’O., affidandosi a cinque motivi illustrati da memoria; resistono il N. e l’H. a mezzo di controricorso.

Motivi della decisione

1. Risulta infondata l’eccezione di “invalidità e/o inesistenza della procura apposta in calce al ricorso”, che è stata sollevata dai controricorrenti sul duplice rilievo che “la procura difetta del requisito necessario della specialità” e reca una data anteriore a quella del ricorso.
Va considerato, infatti, che, benché abbia un contenuto generico (ma, comunque, esteso anche al ricorso per cassazione), non esistono elementi che consentano di ritenere che la procura non si riferisca allo specifico giudizio per cassazione introdotto dal ricorso (ed in tal senso depone anche l’elezione di domicilio in Roma); non rileva, inoltre, la circostanza che la data della procura (30.4.12) sia anteriore a quella del ricorso (11.5.2012), giacché ciò che esclude sicuramente la specialità è solo l’anteriorità della procura rispetto alla sentenza impugnata.
2. Richiamati i criteri (della pertinenza, della continenza e della verità) che valgono ad integrare la scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca, la Corte di Appello ha preso in esame alcuni passaggi dell’articolo giornalistico ed ha affermato che “risulta ictu oculi … la portata diffamatoria dell’articolo per l’onore e la reputazione (in ispecie professionale) di Y.N. e di A.G.H.”, anche perché l’autore ha “operato un accostamento suggestivo tra le attività finanziarie dirette dagli appellanti e la lotta armata nel nome dell’Islam”; ciò premesso, ha escluso che sia ravvisabile la scriminante del diritto di cronaca giornalistica, in quanto “non appare rispettato il principio di verità delle notizie riferite”, neppure sotto il profilo della verità putativa, che “resta esclusa a priori dalla circostanza che il giornalista -cui incombeva il relativo onere- neppure ë stato in grado di offrire idonea prova delle fonti di prova utilizzate, rimaste essenzialmente non rivelate”; in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di diffamazione, ha -poi­osservato che “non soltanto è ravvisabile nel giornalista la volontà della propria condotta e la consapevolezza della sua capacità offensiva …, ma vieppiù la mancanza di prova circa l’attività di diligente verifica delle fonti, attesta l’accettazione da parte dell’autore del rischio della comunicazione di fatti falsi pur di darne la notizia”; quanto, infine ai profili liquidatori, ha affermato che doveva compiersi una “valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c.”, con riferimento alla gravità dell’offesa all’onore e alla reputazione dei soggetti diffamati, alla diffusione e alla autorevolezza del quotidiano e alla professione delle parti lese.
3. Col primo motivo, il ricorrente deduce “violazione e/o falsa applicazione … degli artt. 21 Cost., 51 e 59 c.p., oltre che dell’artt. 627, comma 3 c.p.p. e, comunque dell’art. 384 cpv C.P.C.” e si duole che, con una motivazione “apparente e/o contraddittoria” e disattendendo i principi affermati dalla sentenza di rinvio, non gli sia stata riconosciuta la “scriminante del legittimo esercizio del diritto di cronaca, quantomeno sotto il profilo putativo”: rileva che la sentenza rescindente aveva affermato che, perché sia esclusa la causa di giustificazione dell’esercizio del diritto di cronaca, occorre che risulti la non verità, ovvero la falsità, del fatto narrato ed evidenzia che l’articolo “era basato su fonti confidenziali dell’epoca, rivelatesi poi attendibili” e che -pertanto­ricorreva la “verosimiglianza delle informazioni assunte dal giornalista e poi divulgate”, senza che tale verosimiglianza potesse essere esclusa dall’esito delle investigazioni (avvenuto molti anni dopo la pubblicazione dell’articolo e risultante da documenti che non avrebbero dovuto trovare ingresso nel giudizio di rinvio).
3.1. Col secondo motivo (che deduce, oltre alla omessa e contraddittoria motivazione sul punto, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 42 cpv, 47 e 595 c.p.), l’O. si duole che la Corte non abbia valutato, neppure incidenter tantum, la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato ed evidenzia che il giudice di rinvio “confonde” le categorie giuridiche della putatività della scriminante e dell’errore che esclude il dolo.
3.2. Il terzo motivo (“violazione e/o falsa applicazione dell’art. 627, comma 3 c.p.p. e, comunque, dell’art. 384 cpv C.P.C.” e omessa motivazione) ribadisce che il giudice di rinvio avrebbe dovuto “rivalutare tutti gli elementi di fatto già acquisiti … dal Tribunale, ivi compresi i fondamentali … dossier dei servizi informativi”, al fine di “giungere alla affermazione della verità (o comunque della verosimiglianza) dei fatti esposti dal giornalista” e “con la già ricordata avvertenza … che solo la comprovata falsità di quanto riportato nell’articolo avrebbe potuto condurre ad un giudizio negativo sulla condotta del ricorrente”.
3.3. Il quarto motivo prospetta la violazione dell’art. 345 C.P.C. “avendo la Corte d’Appello deciso la causa sulla base di elementi di prova inammissibili e, comunque, avendo valorizzato documenti riportanti fatti successivi rispetto alla data di pubblicazione dell’articolo”: assume l’O. che la verosimiglianza dei fatti narrati può ben essere provata anche con documenti formati successivamente, purché relativi a fatti verificatisi prima della pubblicazione, mentre non possono trarsi elementi negativi, ossia volti a negare l’applicazione della scriminante della verità putativa, “da atti non solo formatisi successivamente, ma aventi ad oggetto fatti verificatisi dopo la pubblicazione dell’articolo e perciò non conoscibili -in allora- da parte dell’autore”.
3.4. L’ultimo motivo prospetta la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. e dell’art. 185 c.p. e censura la sentenza per avere liquidato il danno non patrimoniale “in difetto di alcuna prova al riguardo” e comunque in “totale carenza motivazionale”: afferma che il danno non può “mai essere considerato sussistente in re ipsa” incombendo sul richiedente “l’onere di dedurre e provare gli elementi che attestino la effettiva esistenza di un pregiudizio, anche
soltanto di natura non patrimoniale”.
4. I primi quattro motivi risultano inammissibili per difetto di autosufficienza giacché sono incentrati -sotto vari profili- sul contenuto dell’articolo giornalistico, che non risulta tuttavia trascritto -neppure in minima parte- nel ricorso.
Più specificamente, va considerato che i primi tre motivi sono volti -nel loro complesso- a censurare l’affermazione della sussistenza della diffamazione, dolendosi il ricorrente della ritenuta ricorrenza dell’elemento soggettivo del reato e del mancato riconoscimento della scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca (anche in relazione alla verità putativa dei fatti narrati); il quarto motivo -ancorché concernente in via diretta l’ammissione di prove documentali che si assumono tardive- attiene anch’esso all’accertamento della diffamazione (in quanto le prove contestate sono state utilizzate per escludere la verità dei fatti narrati).
Ciò premesso, deve rilevarsi che questa Corte ha avuto modo di affermare che, “in relazione ad una causa risarcitoria avente ad oggetto dichiarazioni asseritamente diffamatorie compiute a mezzo stampa, la parte che muova critiche alla valutazione compiuta dal giudice di appello, sia in fatto che in diritto, circa la natura diffamatoria dello scritto in questione e la sussistenza del relativo reato, è tenuta, in ossequio al c.d. principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ad individuare – se del caso riproducendolo direttamente, ove necessario in relazione all’oggetto della critica di cui al motivo, ed eventualmente indirettamente, ove l’apprezzamento della critica lo consenta – il contenuto dell’articolo nella parte cui la critica si riferisce, specificando anche dove la Corte possa esaminarlo per verificarne la conformità del contenuto riprodotto rispetto a quello effettivo” (Cass. n. 3338/2009).
Alla luce di tale principio di diritto -che merita continuità- deve ritenersi che, in difetto di trascrizione (anche parziale e per le parti di specifico interesse) del contenuto dell’articolo di cui il ricorrente nega il carattere diffamatorio e in carenza di qualsiasi indicazione utile al suo reperimento nell’ambito degli atti processuali, i motivi siano inammissibili in quanto non pongono la Corte nella condizione di poter valutare la fondatezza o meno delle censure mosse alla sentenza impugnata.
5.       Il quinto motivo è infondato.
A prescindere dall’erronea affermazione che il danno deve considerarsi sussistente in re ipsa (cfr. Cass. n. 24474/2014, che ha sottolineato che “nella diffamazione a mezzo stampa, il danno alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è `in re ipsa’, ma richiede che ne sia data prova, anche a mezzo di presunzioni semplici”), deve considerarsi che la Corte ha mostrato di avere correttamente presunto l’esistenza del danno sulla base degli elementi -espressamente richiamati­della gravità dell’offesa (“tale da determinare … discredito sociale financo a livello di comunità internazionale”), della professione svolta dai danneggiati (“dirigenti bancari e manager di livello internazionale”) e della diffusione ed autorevolezza del quotidiano sul cui supplemento era stato pubblicato l’articolo; altrettanto correttamente -e sulla base degli stessi elementi­la Corte ha proceduto ad una liquidazione necessariamente equitativa del danno.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese di lite, liquidate in euro 5.800,00 (di cui euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.

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