Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 5 febbraio 2015, n. 2076

debiti 2Nell’ambito del procedimento esecutivo, a fronte di titolo esecutivo giudiziale divenuto definitivo, il giudice dell’esecuzione non può sindacare la sussistenza della condizione di obbligato sostanziale in capo al debitore indicato dal titolo, essendo tale questione coperta da giudicato.

testo integraleCorte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 5 febbraio 2015, n. 2076  Presidente Salmè – Relatore Rubino

Svolgimento del processo

L’istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed s.r.l. espone
– che su suo ricorso veniva emesso nel 1997 un decreto ingiuntivo per fatture non pagate da parte della ex USL n. 12, nei confronti della “ASL Piedimonte Matese”, non opposto e divenuto pertanto definitivo;
– che in relazione a tale decreto essa creditrice notificava nel 2000 un precetto alla ASL Piedimonte Matese e poi, non avendo ricevuto alcun pagamento, un nuovo precetto alla ASL CE1, quindi nel 2009 effettuava un pignoramento presso terzi nei confronti della ASL CE1, in relazione al quale veniva resa dichiarazione positiva ed essa creditrice chiedeva l’assegnazione della somma pignorata;
-che il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza di assegnazione e disponeva lo svincolo delle somme e la restituzione dei titoli.
La Neuromed proponeva allora opposizione agli atti esecutivi contro il provvedimento del giudice dell’esecuzione, che veniva rigettata : il Tribunale di S.Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Caserta ricostruiva le vicende normative che avevano regolamentato la successione nei debiti delle disciolte USL ribadendo l’ormai consolidato principio affermato più volte da questa giurisprudenza di legittimità secondo il quale non si è verificata una successione ex lege delle ASL nelle obbligazioni delle preesistenti USL, rispetto alle quali il legislatore ha previsto una procedura di liquidazione affidata ad una gestione strutturalmente e finalisticamente diversa dall’ente subentrante, per cui la legittimazione processuale rispetto ai rapporti facenti capo alle vecchie USL spetta all’organo di rappresentanza delle gestioni stralcio. Su queste premesse, il giudice di merito affermava che, essendo stato emesso il decreto ingiuntivo nel 1997, quando le USSL erano già state soppresse, esso avrebbe dovuto essere richiesto nei confronti della gestione liquidatoria della USL , mentre invece era stato chiesto ed ottenuto nei confronti della ASL Piedimonte Matese , soggetto privo di legittimazione passiva non essendo le Asl subentrate nelle posizioni debitorie delle disciolte USL. L’istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed s.r.l. propone un unico motivo di ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione distaccata di Caserta, n. 811 del 2010 del 22.11.2010.
Né la ASL Caserta, già ASL Caserta 1, né il terzo pignorato Banco di Napoli s.p.a., regolarmente intimati, hanno svolto attività difensiva.
La società ricorrente non ha depositato memoria.

Motivi della decisione

Con l’unico suo motivo di ricorso, la ricorrente si duole della violazione dell’art. 2909 c.c. nonché della nullità della sentenza impugnata, ex artt. 360 n. 3 e 4 c.p.c. avendo il giudice adito rigettato l’opposizione proposta in virtù di considerazioni ormai precluse dalla definitività del titolo posto in esecuzione, che avrebbero potuto trovare spazio solo se l’ Azienda sanitaria locale, ingiunta con il decreto ingiuntivo n. 17 del 1997, avesse a suo tempo, se lo avesse ritenuto opportuno, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva proponendo a questo scopo opposizione a decreto ingiuntivo. Il motivo è fondato.
Il giudice di merito ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi proposta dal creditore procedente sulla base di argomentazioni, relative alla errata l’individuazione – nel titolo posto in esecuzione – del legittimato passivo ovvero del successore dal lato passivo nella obbligazione a suo tempo gravante su una disciolta USL, che attengono al rapporto sostanziale, e che avrebbero potuto essere poste in discussione solo nell’eventuale giudizio di cognizione (opposizione a decreto ingiuntivo) conseguente alla formazione del titolo monitorio.
Poiché l’opposizione a decreto ingiuntivo non ha avuto luogo, il decreto emesso è divenuto definitivo ed è passato in giudicato nei confronti della “ASL Piedimonte Matese”. Non era più possibile discutere quindi, in sede di assegnazione del credito o di opposizione agli atti esecutivi, come erroneamente ha fatto il giudice di merito, se il ricorrente avesse o meno correttamente individuato nel soggetto nei cui confronti era stato richiesto, ed emesso, il decreto ingiuntivo (ASL Piedimonte Matese) e che al decreto non aveva fatto opposizione, il successore nelle obbligazioni della disciolta USL n. 12 sua debitrice.
Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di S.Maria Capua Vetere , che deciderà in diversa composizione in applicazione del seguente principio di diritto : “Nell’ambito del procedimento esecutivo, a fronte di un titolo esecutivo giudiziale divenuto definitivo, il giudice dell’esecu ione non può sindacare la sussistenza della condizione di obbligato sostanziale in capo al debitore indicato dal titolo, essendo tale questione coperta dal giudicato”.
Nulla sulle spese, in difetto di costituzione degli intimati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata rinviando la causa al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che deciderà in diversa composizione. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 30 ottobre 2014

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