La distinzione tra vincoli conformativi ed espropriativi ai quali possono essere assoggettati i suoli, non dipende dal fatto che siano imposti mediante una determinata categoria di strumenti urbanistici, piuttosto che di un’altra, ma deve essere operata in relazione alla finalità perseguita in concreto dall’atto di pianificazione. Ove mediante tale atto si provveda ad una zonizzazione dell’intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell’intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, il vincolo ha carattere conformativo. Ove, invece, si imponga solo un vincolo particolare, incidente su beni determinati, in funzione della localizzazione di un’opera pubblica, lo stesso deve essere qualificato come preordinato alla relativa espropriazione e da esso deve, pertanto, prescindersi nella qualificazione dell’area: ciò in quanto la realizzazione dell’opera è consentita soltanto su suoli cui lo strumento urbanistico ha impresso la correlativa specifica destinazione, cosicché, ove l’area su cui l’opera sia stata in tal modo localizzata abbia destinazione diversa o agricola, se ne impone sempre la preventiva modifica.
A fronte a una previsione urbanistica in forza della quale le strutture sanitarie ricomprese entrano a far parte di una più vasta riorganizzazione del territorio comprensiva anche di parchi pubblici ed attrezzature sportive, il vincolo apposto, per la vastità della zona interessata e la molteplicità delle previsioni, all’interno di un programma di intervento urbanistico nel quale le strutture sanitarie erano integrate in una riorganizzazione di un vasto comprensorio, e, per l’omessa localizzazione di una specifica opera, che costituisce l’essenza della preordinazione all’espropriazione, assume caratteri conformativi, nell’ambito dell’esercizio del potere di zonizzazione del territorio.
Un’area può essere ritenuta edificabile solo quando è in tal modo classificata al momento della vicenda ablativa dagli strumenti urbanistici; le possibilità legali di edificazione tuttavia vanno escluse tutte le volte in cui, in base allo strumento urbanistico vigente all’epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale, la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità ecc.), poichè tali classificazioni apportano un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, da intendere come estrinsecazione dello ius aedificandi connesso al diritto di proprietà, ovvero con l’edilizia privata esprimibile dal proprietario dell’area, come tali, soggette al regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione edilizia.
La natura edificabile non dipende dall’esecuzione dell’intervento da parte di privati in regime di finanza a progetto, ossia Project financing convenzionato – operazione di tecnica di finanziamento a lungo termine di un progetto in cui il ristoro del finanziamento è garantito dai flussi di cassa previsti dall’attività di gestione o esercizio dell’opera finanziata – i cui connotati afferiscono alle modalità di esecuzione dell’intervento pubblico nell’ambito delle disposizioni normative vigenti e non ha nulla a che vedere con la natura del vincolo preesistente e con le possibilità legali di edificazione che competevano al privato sull’area interessata.
massima di redazione
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Cass sez I sentenza 14680-2022