Corte di Cassazione, Sezione I, ordinanza 5 ottobre-vendemmiaio 2025 n. 26760. Ordinanza contingibile urgente, disapplicazione, questione pregiudiziale, diritto soggettivo, sindacato del giudice ordinario, limiti, illegittimità del provvedimento amministrativo.

J. Vermeer

Nell’ipotesi in cui il Comune richieda il rimborso delle spese sostenute a seguito dell’inesecuzione, da parte del privato obbligato da un’ordinanza contingibile e urgente a intervenire sulla propria area a tutela della pubblica incolumità, il giudice ordinario può disapplicare il provvedimento amministrativo a condizione che l’atto illegittimo venga in rilievo come mero antecedente logico e non già come fondamento del diritto dedotto in giudizio e, cioè, che la questione della sua legittimità sia prospettata come pregiudiziale in senso tecnico e non come principale.

Indipendentemente dallo strumento prescelto dall’amministrazione per il recupero dei costi sostenuti (procedura monitoria o procedimento previsto per la riscossione delle entrate patrimoniali dal r.d. n. 639 del 1910), la natura della posizione soggettiva incisa dall’ordinanza del sindaco non viene sotto alcun profilo in rilievo nella fase di riscossione del credito dell’amministrazione per le spese affrontate a seguito dell’inerzia del destinatario dell’ordine, in quanto al giudice ordinario non compete stabilire se il potere sia stato legittimamente esercitato in sede di emissione del provvedimento amministrativo, ma solo se sussista il diritto soggettivo dell’amministrazione ad essere rimborsata, per avere effettivamente speso le somme di cui domanda il rimborso e per non essere stata la spesa eccessiva in relazione all’obiettivo perseguito e determinato nel provvedimento.

massima di redazione

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Cass sez I ordinanza 26760-2025

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