La volontà del legislatore nazionale, espressa con l’art. 18, comma 2, d.l. n. 112 del 2008, convertito nella l. Legge 133/ 2008, e dell’art.19 d.lgs.175/2016, è stata quella di estendere alle società partecipate (pur mantenendo ferma la natura privatistica dei rapporti di lavoro, sottratti alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 165 del 2001) i vincoli procedurali imposti alle amministrazioni pubbliche nella fase del reclutamento del personale, dal momento che il solo mutamento della veste giuridica dell’ente non è sufficiente a giustificare la totale eliminazione dei vincoli pubblicistici, ove la privatizzazione non assuma anche connotati sostanziali, tali da determinare l’uscita delle società derivate dalla sfera della finanza pubblica. L’omesso esperimento delle o selettive non genera, dunque, solo responsabilità contabile a carico dei dirigenti delle società partecipate, posto che l’individuazione del contraente con modalità difformi da quelle prescritte dal legislatore, si risolve nella mancanza in capo a quest’ultimo dei requisiti soggettivi necessari per l’assunzione condizionanti la validità del contratto di lavoro. La regola della concorsualità imposta dal legislatore, nazionale o regionale, impedisce la conversione in rapporto a tempo indeterminato del contratto a termine affetto da nullità; diversamente opinando si finirebbe per eludere il divieto posto dalla norma imperativa che, come già evidenziato, tiene conto della particolare natura delle società partecipate e della necessità di non limitare l’attuazione dei precetti dettati dall’art. 97 Cost., ai soli soggetti formalmente pubblici bensì di estenderne l’applicazione anche a quelli che, utilizzando risorse pubbliche, agiscono per il perseguimento di interessi di carattere generale.
massima di Luca Sdanganelli
testo integrale
Cassazione Sez Lavoro ordinanza 25227-2020