Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza 19 ottobre 2020 n. 22674. Collocamento in quiescenza, motivazione o atto generale di organizzazione interna.

Pablo Picasso

Con l’art. 16, comma 11, d.l. n. 98/2011, conv. con modif. nella Legge n.111/2011 – norma con efficacia innovativa e non già di portata soltanto interpretativa – il legislatore ha introdotto una deroga all’obbligo di espressa motivazione della facoltà di recesso, ma ha sottoposto lo stesso a due stringenti condizioni: a) che l’atto sia stato preceduto dall’adozione di provvedimenti generali di organizzazione interna (di cui allo stesso art. 16); b) che l’atto contenga l’espresso richiamo ai criteri applicativi della norma, individuati in via preventiva, secondo quanto già le leggi precedenti prevedevano per le sole amministrazioni degli esteri, dell’interno e della difesa in virtù delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti.  La previsione della necessità di adozione di un atto generale organizzativo, sostitutivo dell’ulteriore motivazione, non vale comunque ad escludere che, fin dall’originaria formulazione dell’art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008, le amministrazioni fossero tenute a motivare il recesso unilaterale dai rapporti d’impiego dei dipendenti che avevano raggiunto la massima anzianità contributiva. Se, per un verso, il legislatore ha inteso accentuare la rilevanza privatistica dell’atto, escludendone la soggezione alla disciplina prevista per i provvedimenti amministrativi dalla legge n. 241 del 1990, per altro verso, l’intera evoluzione normativa testimonia come l’esigenza di vincolare gli enti pubblici datori all’effettuazione di un percorso valutativo chiaro e trasparente, sia emersa proprio nel ribadito contesto privatistico, per finalizzare l’esercizio della facoltà di recesso all’interesse pubblico dell’ente ad una più efficace ed efficiente organizzazione, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza e dei criteri di imparzialità e trasparenza. La necessità di valorizzare il percorso motivazionale s’impone poi proprio in virtù del carattere facoltativo della risoluzione, onde evitare che l’esercizio del potere attribuito abbia a tradursi in atti discriminatori in danno dei soggetti vicini al raggiungimento dell’età anagrafica per il collocamento in quiescenza.

massima di redazione

testo integrale

Cassazione Sez.Lavoro, ordinanza 22674-2020

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