Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza 25 novembre 2020 n. 26838.

Renoir

Il diritto soggettivo alla assunzione del vincitore di pubblico concorso per il reclutamento di personale in regime contrattualizzato è subordinato alla permanenza, all’atto del provvedimento di nomina, dell’assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando è stato emesso sicchè nel caso in cui detto assetto sia mutato a causa dello «jus superveniens», l’Amministrazione ha il potere-dovere di bloccare i provvedimenti dai quali possano derivare nuove assunzioni che non corrispondano più alle oggettive necessità di incremento del personale, quali valutate prima della modifica del quadro normativo, in base all’art. 97 Cost. Dal caso in cui lo ius superveniens incida sulla struttura organizzativa dell’ente pubblico – sopprimendo ovvero rendendo indisponibili alcune posizioni lavorative – va invece distinta l’ipotesi in cui dopo la approvazione della graduatoria del concorso per il reclutamento del personale intervenga una modifica al regolamento di organizzazione limitata alle modalità di nomina in una posizione lavorativa comunque esistente in organico e disponibile. In tal caso, tale modifica non può essere opposta a chi ha già acquisito il diritto alla assunzione, sulla base della graduatoria concorsuale approvata nel rispetto delle precedenti e legittime modalità di immissione in ruolo, giacchè il concorso svolto è di per sé garanzia di imparzialità e buon andamento, principi che vincolano le scelte del datore di lavoro pubblico alla pari degli obblighi di correttezza e buona fede.

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Corte Cassazione Sez Lavoro ordinanza 26838-2020

 

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