Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza 13 dicembre 2021 n. 39534. Pronunzia di illegittimità della norma statale e risarcimento danni per illecito costituzionale.

Francesco Hayez

Non è configurabile il risarcimento del danno  per effetto della emanazione della legge elettorale 21 dicembre 2005, n. 270, oggetto della pronuncia n. 1 del 2014 della Corte costituzionale, che l’ha dichiarata illegittima, poiché, in simili casi, il ristoro dell’eventuale pregiudizio è dato dalla stessa eliminazione della norma illegittima dall’ordinamento, qualificabile come risarcimento in forma specifica, ai sensi dell’art. 2058 cod. civ., e che non è dato invece un risarcimento monetario per equivalente; dall’altro lato, che nessun danno può essere ravvisato in re ipsa. A fronte della libertà della funzione politica legislativa (artt. 68, comma 1, 122, comma 4, Cost.), non è ravvisabile un’ingiustizia che possa qualificare il danno allegato in termini di illecito, né si può arrivare a fondare il diritto al risarcimento, dovendo escludersi, nell’ordinamento italiano, il diritto soggettivo del singolo all’esercizio del potere legislativo, il quale è libero nei fini e sottratto, perciò, a qualsiasi sindacato giurisdizionale, né può qualificarsi in termini di illecito da imputare allo Stato-persona, ai sensi dell’articolo 2043 cod. civ., una determinata conformazione dello stato-ordinamento. Nel caso di norma dichiarata incostituzionale, deve escludersi una responsabilità per illecito costituzionale, rilevante sul piano risarcitorio, in ragione dell’emanazione della norma espunta dall’ordinamento per contrasto con la Costituzione, in quanto, essendo la funzione legislativa espressione di un potere politico, incoercibile e sottratto al sindacato giurisdizionale, rispetto ad esso non possono configurarsi situazioni giuridiche soggettive dei singoli protette dall’ordinamento. Sebbene nel sistema delineato dalla Costituzione la discrezionalità del legislatore non sia assoluta, bensì limitata dal controllo accentrato di costituzionalità, tuttavia è proprio quel sistema che esclude che le norme costituzionali sulle scelte del legislatore possano attribuire direttamente al singolo diritti, la cui violazione sia fonte di responsabilità da far valere dinanzi all’autorità giudiziaria.

massima di redazione

testo integrale

Cassazione sez I ordinanza 39534-2021

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