Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, sentenza 13 gennaio 2021 n. 391. Disciplina delle distanze, rapporti di vicinato e opere pubbliche.

Tiziano

La disciplina delle distanze prevista dal codice civile (873 ss., c.c.) presiede alla regolamentazione dei rapporti di vicinato ed alla tutela del diritto di proprietà e vincola anche la Pubblica Amministrazione, non solo nel caso in cui la stessa operi iure privatorum, ma anche quando risultino coinvolti beni ad essa appartenenti e non riconducibili fra quelli indicati nell’art. 879 cod. civ. La sostanziale portata di tale disposizione va individuata nella constatazione che nel caso in cui la Pubblica Amministrazione operi nel legittimo perseguimento di un interesse pubblico e compia un intervento edificatorio qualificato di interesse pubblico, la modalità di realizzazione dell’opera costituisce un’estrinsecazione di una potestà della Pubblica Amministrazione. Ne consegue che l’esecuzione di una simile opera non può essere ricondotta ad un’attività realizzata iure privatorum e non è suscettibile di riduzione in pristino per la parte in cui lede il regime convenzionale e regolamentare delle distanze, poiché le scelte della competente autorità circa l’ubicazione dell’opera, al fine di perseguire nel migliore dei modi la pubblica utilità, sono idonee a comprimere la posizione giuridica soggettiva del privato. Questi principi riguardano l’opera pubblica in quanto tale, anche nell’ipotesi in cui essa non sia realizzata mediante il ricorso a procedimenti di natura ablatoria, ed operano in ragione dell’esistenza di un riconosciuto interesse pubblico alla realizzazione della stessa. Non è necessario che l’opera pubblica sia realizzata su fondo demaniale per andare esente dalla disciplina delle distanze, potendo la stessa essere collocata anche su un fondo privato, a condizione, però, che l’opera sia intrinsecamente assimilabile, per la finalità pubblica perseguita, al pubblico demanio.

massima di redazione

testo integrale

Corte di Cassazione sez.I sentenza 391-2021

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