In tema di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, il giudice ordinario adito per la determinazione della giusta indennità di esproprio può valutare la validità e l’efficacia del decreto di esproprio, senza con ciò invadere la giurisdizione del giudice amministrativo, poiché non procede all’annullamento del provvedimento ablativo, ma si limita a disapplicarlo, ove lo ritenga invalido o inefficace, per escludere la debenza dell’indennità, e la disapplicazione di un atto amministrativo non involge una questione di giurisdizione, ma riguarda l’esercizio di un potere interno alla giurisdizione del giudice ordinario, eventualmente censurabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
In materia di espropriazione, qualora il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità di un’opera sia stato prorogato tempestivamente dall’autorità espropriante prima della scadenza, anche ripetutamente, la dichiarazione resta efficace e il decreto di esproprio è valido, se emesso prima dell’ultima scadenza, con la conseguenza che, non essendo configurabile alcuna carenza del potere amministrativo (né in astratto, né in concreto), è legittima l’attività manipolativa del bene del privato compiuta nel complessivo periodo di efficacia della dichiarazione.
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Cass sez I ordinanza 25027-2024