In tema di forma scritta ad substantiam dei contratti della P.A., nel contratto di patrocinio, il requisito è soddisfatto con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell’art. 83, c.p.c., atteso che l’esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell’atto difensivo perfeziona, mediante l’incontro di volontà fra le parti, l’accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l’identificazione del contenuto negoziale e i controlli dell’Autorità tutoria. Ove l’accordo non contenga alcuna determinazione del compenso spettante agli avvocati quale corrispettivo della loro prestazione si vengono a creare le condizioni per l’integrazione del contratto ex art. 2233, comma 1, c.c., per mezzo delle tariffe professionali.
massima di redazione
testo integrale
Cass sez II ordinanza 17161-2022