Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, ordinanza 26 maggio 2022 n. 17161. Contratto di patrocinio, forma scritta, mancata pattuizione del compenso, tariffe professionali.

Gaetano Esposito

In tema di forma scritta ad substantiam dei contratti della P.A., nel contratto di patrocinio, il requisito è soddisfatto con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell’art. 83, c.p.c., atteso che l’esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell’atto difensivo perfeziona, mediante l’incontro di volontà fra le parti, l’accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l’identificazione del contenuto negoziale e i controlli dell’Autorità tutoria. Ove l’accordo non contenga alcuna determinazione del compenso spettante agli avvocati quale corrispettivo della loro prestazione si vengono a creare le condizioni per l’integrazione del contratto ex art. 2233, comma 1, c.c., per mezzo delle tariffe professionali.

massima di redazione

testo integrale

Cass sez II ordinanza 17161-2022

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