Corte di Cassazione, Sezione Seconda, ordinanza 17 settembre 2021 n. 25187. Norme di ordine pubblico e norme imperative, inderogabilità, disciplina urbanistica.

Bernardo Strozzi

La commerciabilità di un compendio immobiliare affetto da abusi edilizi ed irregolarità urbanistiche, ambientali ed idrogeologiche non è afferente al concetto di ordine pubblico enunciato dalla norma ex art 829, comma 3, II periodo, c.p.c., da individuare, piuttosto, nelle norme inderogabili, a fondamento dei più importanti istituti dell’ordinamento, e non già con relazione ad ogni norma imperativa. Per quanto la disciplina urbanistico-edilizia e di governo e tutela del territorio rientri nel concetto di ordine pubblico, stante la rilevanza, anche costituzionale (art 9) della finalità da detta disciplina perseguita, tuttavia tale carattere va escluso in relazione alle norme che non si pongano siccome inderogabili, ossia la cui violazione non possa, concorrendo determinate condizioni appositamente previste dalla relativa normativa, esser superata in via ordinaria mediante procedura di sanatoria o regolarizzazione.

massima di Giulia Morello

testo integrale

Cass sez II ordinanza 25187-2021pdf

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