Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, ordinanza 16 novembre 2020 n. 25874. Responsabilità precontrattuale, approvazione ministeriale del contratto di locazione.

Van Gogh

L’elemento della condicio juris che distingue la procedura di stipula dei contratti pubblici (già previsto dall’art. 19 r.d. 2440/1923 ed ora dall’art. 32, comma 12, del vigente Codice dei Contratti Pubblici), inserendosi in una fattispecie negoziale per il resto disciplinata jure privatorum, non si atteggia – per quanto concerne la posizione del contraente privato – in modo sostanzialmente diverso dalla apposizione dell’analogo elemento accidentale del contratto (condizione sospensiva potestativa) stabilito convenzionalmente.  In entrambi i casi: i) il consenso formativo dell’accordo è stato compiutamente manifestato e non è consentito al contraente revocarlo unilateralmente; ii) il contratto è perfezionato in tutti i suoi elementi . ma non esplica efficacia; iii) il contraente è in attesa di un evento a sé estraneo, necessario a consentire la realizzazione del programma negoziale; iv) il contraente è tenuto ad eseguire la prestazione in conseguenza dell’avveramento dell’evento dedotto in condizione (sospensiva), e dunque in pendenza di questa deve tenersi pronto ad adempiere alla propria obbligazione, non appena il contratto esplicherà la sua efficacia. La asserita situazione di impossibilità allo svolgimento di trattative con terzi concernenti lo sfruttamento economico dell’immobile non è una caratteristica precipua del contratto soggetto alla condicio juris dell’approvazione ministeriale, né tale situazione di pendenza, in cui versa il contraente privato, appare integrare i requisiti della impossibilità oggettiva, tale cioè da impedire allo stesso di condurre trattative con terzi, da concludere in alternativa all’eventuale esito negativo della condizione. Di fronte alla indeterminatezza od equivocità del comportamento della controparte ministeriale, o ad un prolungato ritardo nei tempi dell’approvazione dovuto ad ingiustificate condotte dilatorie della Amministrazione pubblica che possono preludere all’accertamento della responsabilità precontrattuale, il contraente bene è libero di esplorare ulteriori soluzioni di impiego, proprio al fine di premunirsi da un’eventuale ritrazione – giustificata o meno – della controparte dalle trattative, o di un eventuale rifiuto della PA a procedere alla approvazione del contratto.

massima di Gloria Sdanganelli©

testo integrale

Cassazione III civ. ord.25874-2020

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