Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, ordinanza 17 maggio 2021 n. 13169. Responsabilità della P.A. da custodia, danno da esondazione, concorso colposo del danneggiato..

In materia di responsabilità della p.a., inoltre, la responsabilità da custodia ex art. 2051, cod.civ., dell’ente pubblico territoriale per il danno da esondazione di una tubazione di raccolta dell’acqua piovana situata in prossimità di un edificio va esclusa solo ove sia accertata l’insanabile mancanza del jus aedificandi della costruzione, potendo tale condotta, addebitabile alla parte creditrice, avere un’efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, qualora l’abuso risulti avere aggravato la posizione di garanzia assegnata alla pubblica amministrazione nella custodia dei propri beni. Nelle altre ipotesi, invece, sussiste una responsabilità dell’ente, in considerazione, appunto, della posizione di garanzia che assume in quanto sovrintendente della efficienza e sicurezza del servizio reso alla comunità. La condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche d’ufficio- dell’art. 1227, comma 1, cod.civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost.; sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.

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Corte Cass sez III ordinanza 13169-2021

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