Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, sentenza 13 aprile 2021 n. 9704. Recesso dell’ente pubblico dalla locazione e valutazione obiettiva dei gravi motivi.

Bronzino

Allorquando l’amministrazione pubblica scelga di agire iure privatorum stipulando un contratto di locazione come conduttore, la situazione assunta come giustificativa del recesso anticipato ex art 27, comma 8, legge n. 392 del 1978, non può attenere alla soggettiva e unilaterale valutazione effettuata dal conduttore in ordine all’opportunità o meno di continuare ad occupare l’immobile locato, ma deve avere carattere oggettivo, sostanziandosi in fatti involontari, imprevedibili, sopravvenuti alla costituzione del rapporto e tali da rendere oltremodo gravosa per il conduttore medesimo la prosecuzione del rapporto locativo. Benché la scelta di recedere non possa prescindere dall’apprezzamento dell’attività esercitata dal conduttore, quale indicata dall’art. 27 cit., oppure contemplata direttamente o indirettamente nell’art 42, legge cit., con la conseguenza che, ove la scelta di recedere sia operata da un ente pubblico, pesa il profilo delle attività e dei compiti ad esso affidati, è altrettanto certo che la qualificazione pubblicistica del conduttore, una volta che lo stesso si sia avvalso dello strumento privatistico, non consente di ritenere che la legittimità del recesso sia apprezzata, dando rilievo esclusivamente alle determinazioni perseguite dal soggetto pubblico, seppure nell’adempimento delle sue funzioni. Non può essere sacrificata l’aspettativa del locatore alla prosecuzione del rapporto sino alla sua scadenza a causa della condotta del conduttore pubblico che, con l’ordinaria diligenza, avrebbe potuto valutare in tempo le esigenze e la necessità di recedere dalla locazione.

massima di redazione©

testo integrale della sentenza

Cass III sentenza 9704-2021

This Post Has Been Viewed 346 Times