Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, sentenza 19 maggio 2021 n. 13677. Responsabilità sanitaria, nesso causale, canone del “più probabile che non”.

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La reciproca indipendenza dell’azione di responsabilità per danno erariale e di quella di responsabilità civile promossa davanti al giudice ordinario si giustifica per la diversità degli interessi rispettivamente tutelati: la prima è diretta alla tutela dell’interesse pubblico generale, al buon andamento della p.a. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria; la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell’interesse particolare della amministrazione attrice. Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l’esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non“, causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata. Nel rilevare la connessione causale tra le omissioni colpose ascritte ai sanitari della struttura sanitaria, occorre precisare, anche sul piano del ragionamento probatorio, in quale misura probabilistica l’eventuale corretta esecuzione del comportamento sanitario avrebbe determinato un evento significativamente diverso da quello effettivamente occorso (o ne avrebbe comunque ritardato la verificazione), venendo così meno al dovere di attestare, sul piano probatorio, l’effettivo assolvimento, da parte dell’attrice, dell’onere probatorio sulla stessa incombente in ordine alla dimostrazione del dedotto nesso di casualità.

massima e breve commento di Luca Sdanganelli


Il criterio del più “probabile che non”: dalla responsabilità professionale ai modelli giustizia predittiva.

La sentenza in commento offre l’opportunità di svolgere alcune riflessioni evolutive sul criterio del “più probabile che non” applicato alla condotta del sanitario, causa del pregiudizio arrecato al paziente.

Nel mondo giuridico, il fatto, nella sua declinazione probatoria in ambito civile, può essere accertato raggiungendo un livello di certezza allineato al c.d. criterio del “più probabile che non”, detto altrimenti, di “preponderanza dell’evidenza”; il diritto invece, nella sua declinazione di interpretazione della legge, deve superare il ragionevole dubbio.

Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l’esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario sia stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta allo stato nebuloso, la domanda deve essere rigettata. E’ necessario esplicitare, in termini analitici, il ragionamento probatorio indispensabile ai fini della corroborazione, sul piano probabilistico, dell’affermazione consistita nel rilievo della preponderanza dell’evidenza del nesso di causa tra il comportamento contrattuale dei convenuti rispetto alle conseguenze dannose dedotte dal paziente. Omettendo di precisare, anche sul piano del ragionamento probatorio, in quale misura probabilistica l’eventuale corretta esecuzione del comportamento sanitario avrebbe determinato un evento significativamente diverso da quello effettivamente occorso (o ne avrebbe comunque ritardato la verificazione), si viene meno al dovere di attestare, sul piano della prova, l’effettivo assolvimento, da parte attrice, dell’onere probatorio sulla stessa incombente in ordine alla dimostrazione del dedotto nesso di casualità. Il debitore (in questo caso l’azienda ospedaliera) è tenuto a provare che l’inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile solo dopo che il creditore-danneggiato abbia dimostrato che l’aggravamento della patologia o la morte sia eziologicamente riconducibile alla condotta del danneggiante (Cass. 18392/2017; Cass. 2017/26824; Cass. 29315/2017; Cass. 3704/2018; Cass. 26700/2018, Cass. 28991/2019).

La regola del più probabile che non postula che, per uno stesso fatto, possano ravvisarsi un ventaglio di ipotesi, di segno positivo o negativo. Il giudice seleziona quella che, sulla base delle prove allegate, è dotata di un “grado di conferma logica superiore all’altra”.. In tale prospettiva, mentre, per un verso, l’interesse primario del creditore corrisponde alla guarigione e l’oggetto della prestazione sanitaria consiste nel diligente svolgimento della prestazione professionale, si richiede l’accertamento del nesso di causalità materiale secondo il predetto criterio di preponderanza dell’evidenza, richiamato nella sentenza in esame (spiegalo).

Ove sia dedotta la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l’inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del “contatto”) e dell’aggravamento della situazione patologica (o dell’insorgenza di nuove patologie) e del relativo nesso di causalità con l’azione od omissione dei sanitari, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del più probabile che non, restando a carico dell’obbligato – sia esso il sanitario o la struttura – la prova che la prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.

Secondo la suggestiva tesi di un autore (L. VIOLA, Giustizia predittiva: è preferibile un modello deduttivo, Altalex, 10/03/2020), un software digitale può essere programmato per fornire un ausilio o, finanche, sostituire l’interprete e il giudice ricorrendo a due modelli in grado di guidare lo sviluppo e il progresso della scientia iuris, con riferimento alle decisioni, come nel caso de quo, basate sul metodo probabilistico.

La prima impostazione, statistico-giurisprudenziale, si affida ad modello induttivo, attraverso la predisposizione di un algoritmo di calcolo elaborato sulle decisioni delle Corti di appello e dalle decisioni della Cassazione, che permette di intravedere, in anticipo, la linea dell’orientamento decisionale , esposta, tuttavia alle difficoltà di selezionare la casistica , al rischio di standardizzazione delle sentenze, o di alterazione, nel ragionamento giuridico, della correttezza degli argomenti contrari.

Il Modello deduttivo, applicato all’interpretatio iuris senza discostarsi dallo schema fissato nell’art.12 delle preleggi, è contaminato attraversato da una sequenza predeterminata di operazioni logiche di tipo sequenziale,  condizionale (se…allora), iterativo in cui è dato ripetere più volte le stesse istruzioni a seconda del verificarsi o del non verificarsi di una condizione.

Anche il modello deduttivo presenta fattori di instabilità.

La necessità di una mole notevole di dati rischia di entrare in conflitto con l’apparato tecnologico, almeno allo stato attuale, in attesa della piena operatività dei computer quantistici, dotati di un‘altissima capacità di elaborazione e idonei, secondo le previsioni, alla gestione di programmi dotati di un’intelligenza artificiale. In tal senso, il modello deduttivo supportato dall’avanzamento tecnologico colloca l’operatore di diritto nella condizione di elaborare, in ambiente informatico, l’analisi dei precedenti giurisprudenziali, l’argomentazione giuridica e ogni singola variabile del caso concreto rispetto a casi  analoghi.

Benché il nostro ordinamento non riconosca il vincolo di uniformarsi al precedente giudiziale, che presso  nella giurisprudenza della Corte Edu, opera in funzione di legittimazione della Corte stessa (CIVININI, Il valore del precedente nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Questione Giustizia, rivista on line, 2018) non bisogna dimenticare che il principio di certezza del diritto si coniuga meglio con la mitigazione delle oscillazioni giurisprudenziali. La certezza del diritto consiste infatti nella presenza, in un contesto giuspolitico dato, di criteri intersoggettivamente condivisi (criteri di “correttezza”) che permettano di formulare valutazioni ragionevolmente attendibili sulle conseguenze giuridiche di certi atti o fatti (PINO La certezza del diritto nello Stato costituzionale, www.gruppidipisa.it, 2017).

testo integrale della sentenza

Cassazione Sez III sentenza 19.5.2021 n. 13677 (1)

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