
Nell’ambito di una esecuzione di obblighi di fare relativa al rilascio di un immobile ex art. 612 c.p.c., la contestazione relativa alla violazione dei limiti ai poteri del giudice dell’esecuzione di ordinare un facere all’esecutato, qualora vengano previste modalità involgenti aspetti autorizzatori riservati alla Pubblica amministrazione, può essere formulata solo con lo strumento dell’opposizione all’esecuzione o dell’opposizione agli atti esecutivi, ma non con lo strumento del regolamento preventivo di giurisdizione. Il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto finchè la causa non sia decisa nel merito in primo grado, presupposto che non è concepibile nell’esecuzione forzata sia perché non vi è controversia da decidere, sia perché non si tratta di un processo che si sviluppa in più gradi.
massima di redazione
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Cass SS UU ordinanza 1216-2021