Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza 25 marzo 2022 n. 9755. Forma scritta dei contratti con P.A., concessione amministrativa, volontà non contestuale, unico documento contrattuale.

La certezza garantita dalla forma scritta, è quella del testo contrattuale, degli enunciati significanti che segnano il contenuto del rapporto obbligatorio; ed è su tale contenuto – e non già sul significato del testo concordato – che la forma scritta si impone per impedire di ravvisare margini di opinabilità.

In tema di concessione temporanea per l’occupazione di suolo pubblico in favore di un soggetto privato, con contestuale autorizzazione allo scavo, l’istanza del concessionario, con espressa assunzione dell’obbligo di rispettare anche gli impegni relativi allo scavo sanzionati con clausola penale, recepita da un regolamento comunale, per il relativo inadempimento o ritardo nell’adempimento, cui faccia seguito il rilascio del provvedimento amministrativo che richiami detto obbligo, dà luogo ad una convenzione accessiva alla concessione validamente stipulata in forma scritta ad substantiam, in base alla disposizione di cui all’art. 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440,  per mezzo di scrittura privata firmata dall’offerente e dal funzionario rappresentante l’amministrazione; per mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato; con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l’offerta; per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.

Artemisia Gentileschi

Nel caso dell’“atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l’offerta”, la dichiarazione scritta del privato, atteggiandosi non solo come separata dalla volontà negoziale della controparte, ma anche non consacrata su di un unico documento sottoscritto da entrambi i contraenti, origina uno schema da ritenersi rispettato pure là dove, come nella specie, viene in rilievo un’istanza del privato, incorporante una certa disciplina del rapporto negoziale paritario, accessivo al provvedimento amministrativo che si intende ottenere, la quale si mostra come proposta accettata dall’Amministrazione mediante il rilascio, congruente rispetto alla richiesta, del provvedimento stesso. Le esigenze, alla cui soddisfazione è volta la forma scritta ad substantiam dei contratti della Pubblica Amministrazione, non sono frustrate dall’adozione del modello semplificato di formazione del vincolo negoziale, permanendo la coerenza con il principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione, di vincolare quest’ultima in forza di un programma contrattuale univoco, chiaro, senza incertezze dovute a contenuti impliciti o taciti, tale, quindi, che le obbligazioni assunte possano essere individuate in modo preciso, anche al fine di rendere pienamente esercitabili i controlli tutori sull’attività negoziale della parte pubblica.

massima di redazione

testo integrale

Cass SS.UU. sentenza 25.3.2022 n. 9775

This Post Has Been Viewed 458 Times