Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, ordinanza 10 gennaio 2022 n. 365. Responsabilità diretta della P.A., condotta omissiva del funzionario, omessa adozione di provvedimento amministrativo, attività materiale, regresso.

Maurizio Carnevali

Il comportamento della P.A. che può dar luogo, in violazione dei criteri generali dell’art. 2043 c.c., al risarcimento del danno per il fatto penalmente illecito del dipendente, o si riconduce all’estrinsecazione del potere pubblicistico e cioè ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell’ambito e nell’esercizio di poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti, oppure si riduce ad una mera attività materiale, disancorata e non sorretta da atti o provvedimenti amministrativi formali. Nel caso di attività provvedimentale o,  istituzionale in quanto estrinsecazione di pubblicistiche ed istituzionali potestà, l’immedesimazione organica configura la responsabilità diretta in forza della sicura imputazione della condotta all’ente.  Nell’ipotesi di attività estranea a quella istituzionale o comunque materiale, ove pure vada esclusa l’operatività del criterio di imputazione pubblicistico fondato sull’attribuzione della condotta del funzionario o dipendente all’ente, opera il diverso criterio della responsabilità indiretta, per fatto del proprio dipendente o funzionario, in forza di principi corrispondenti a quelli elaborati per ogni privato preponente e desunti dall’art. 2049 c.c.

L’attività colposa del pubblico amministratore accertata nel processo penale, per omesso esercizio dei poteri di protezione civile (segnale di allarme alla popolazione, evacuazione delle persone residenti nelle zone a rischio, convocazione e insediamento del comitato locale per la protezione civile) non è meramente materiale ed estranea ai compiti istituzionali, tale da essere legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri esercitati, ma è istituzionale nel senso di estrinsecazione di pubblicistiche ed istituzionali potestà. La circostanza che l’attività non sia collegata ad un formale provvedimento amministrativo ed integri piuttosto una condotta di tipo omissivo non muta i termini della questione poiché l’omessa adozione di un provvedimento amministrativo non costituisce comportamento materiale, ma illegittima condotta istituzionale che caratterizza la responsabilità diretta dell’ente locale ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., vincolata alle conseguenze del regresso avanzato, ai sensi dell’art. 2055, cod.civ., da colui che ha risarcito il danno.

massima di redazione

testo integrale 

Cass sez III ordinanza 365-2023

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