Corte di Cassazione, V Sezione Penale, sentenza 4 marzo 2021 n. 8911. Accesso abusivo del pubblico ufficiale a banca dati SDI.

Sofonisba Anguissola

Integra il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, prevista dall’art. 615-ter, secondo comma, n. 1, cod. pen., la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l’accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita. L’esclusiva destinazione della banca dati alle forze di polizia rende il sistema chiuso, accessibile soltanto da postazioni di lavoro certificate, che consentono l’acquisizione delle informazioni in sede locale utilizzando una rete intranet, esclusivamente da parte di persone debitamente autorizzate dal Funzionario/Ufficiale Responsabile, e previa abilitazione di un apposito profilo, diversificato a seconda delle informazioni che il personale deve conoscere, in ragione delle mansioni da svolgere, avuto riguardo anche all’incarico ricoperto.

massima e commento di Luca Sdanganelli

Cass Pen sez V sentenza 8911-2021


La sentenza commentata affronta la rilevanza penale della condotta del pubblico ufficiale che, pur essendo abilitato ad accedere al sistema informatico o telematico, vi si introduca con la password di servizio per raccogliere dati protetti per finalità estranee alle ragioni di istituto ed agli scopi sottostanti alla protezione dell’archivio informatico, utilizzando sostanzialmente il sistema per finalità diverse da quelle consentite. La fattispecie in esame punisce non soltanto l’abusiva introduzione nel sistema, da escludersi nel caso di possesso del titolo di legittimazione, ma anche l’abusiva permanenza in esso contro la volontà del titolare dello ius excludendi e che, nel caso in cui il titolo di legittimazione all’accesso venga utilizzato dall’agente per finalità diverse da quelle consentite, deve ritenersi che la permanenza nel sistema informatico avvenga contro la volontà del titolare del diritto di esclusione. Precisando il concetto di “operazioni ontologicamente estranee” a quelle consentite, nei casi in cui la condotta criminosa sia posta in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, la Corte afferma che, per integrare la fattispecie penale, il soggetto travalichi i limiti propri dell’autorizzazione che gli era stata concessa: il soggetto agente è penalmente responsabile sia allorquando violi i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema sia allorquando ponga in essere operazioni di natura ontologicamente diversa da quelle di cui egli è incaricato ed in relazione alle quali l’accesso era a lui consentito.

La fattispecie di cui l’art. 615-ter, comma primo, cod. pen., punitiva della condotta del soggetto che, abilitato all’accesso, violi le condizioni ed i limiti dell’autorizzazione, non è integralmente sovrapponibile all’ipotesi aggravata di cui al comma secondo, n. 1) del medesimo articolo, ravvisabile ove tale violazione sia commessa da un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio. In tal senso, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante predetta, non è sufficiente la mera qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio del soggetto attivo, ma è necessario che il fatto sia commesso con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla funzione, di modo che la qualità soggettiva dell’agente abbia quanto meno agevolato la realizzazione del reato. La circostanza aggravante in parola risulta fondata non già sulla mera qualità di pubblico ufficiale dell’agente, bensì sull’ “abuso dei poteri” o sulla “violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio”: né la qualità rivestita dal soggetto agente, né l’abuso di tale qualità fondano ex se il profilo aggravatore del fatto tipico, che invece si giustifica in presenza di uno sconfinamento dalle sue competenze, in quanto teleologicamente orientato a scopi diversi da quelli collegati alle attribuzioni pubbliche.

La sentenza impugnata ha dato ampiamente atto dell’assenza di alcun profilo, funzionalmente riconducibile a ragioni di ufficio, degli accessi alla banca dati SDI operati dall’imputato attraverso le proprie credenziali, in tal guisa giustificando tanto l’ontologica estraneità delle motivazioni della consultazione rispetto alle finalità d’ufficio, che l’abuso della pubblica funzione ricoperta, non solo agevolatrice, ma infungibilmente necessaria per l’acquisizione dei dati. La legge riserva esclusivamente alle Forze di polizia la comunicazione delle informazioni concernenti eventuali iscrizioni nella banca dati, previa formale richiesta, salvi gli atti di indagine compiuti dall’autorità amministrativa nella funzione di polizia giudiziaria, soggetti a segreto istruttorio ex art. 329 cod. proc. pen. e, conseguentemente, sottratti all’accesso. Ne viene che solo le Forze di polizia possono fornire notizia circa eventuali iscrizioni a carico, sempre che l’interessato ne abbia fatto espressa richiesta e previa autorizzazione alla relativa comunicazione, con la conseguenza per cui fino al rilascio di siffatta autorizzazione, la notizia in ordine all’esistenza di iscrizioni a carico è segreta anche nei confronti del diretto interessato. Va ribadito come la nozione di “notizie di ufficio che devono rimanere segrete” non sia limitata alle informazioni sottratte alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma si estenda anche a quelle la cui diffusione sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, perché effettuate senza il rispetto delle modalità previste.

Nella pronuncia annotata, è stata valorizzata l’oggettività giuridica dell’art. 326 cod. pen., individuata nella tutela del normale funzionamento della Pubblica amministrazione, quale proiezione dei principi costituzionali contenuti nell’art. 97 Cost., e che si estrinseca anche con l’osservanza del segreto d’ufficio inerente al rapporto funzionale tra il pubblico funzionario e l’amministrazione di appartenenza, in tal modo giustificando (tanto più quando il segreto concerne indagini penali) il sacrificio dell’esigenza di conoscibilità, che esprime il principio della pubblicità dell’azione dei pubblici poteri, e delineando un ambito del “segreto d’ufficio” non limitato gli “atti segreti”.

Richiamando l’art. 28 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si è osservato come la legge non si limita a porre l’obbligo per l’impiegato pubblico di “mantenere il segreto d’ufficio”, ma ne definisce anche l’ambito e l’estensione, specificando che l’impiegato “non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso”. In un siffatto quadro sistematico, il divieto di divulgazione (e di utilizzo) comprende non solo informazioni sottratte all’accesso, ma anche, nell’ambito delle notizie accessibili, quelle informazioni che non possono essere date alle persone che non hanno il diritto di riceverle, in quanto non titolari dei prescritti requisiti, o rese senza il rispetto delle modalità, in quanto è lo stesso art 326 cod. pen. che, per definire l’ambito della condotta, rinvia alla “violazione di doveri inerenti alle funzioni o al servizio”. Nella delineata prospettiva, oggetto materiale del delitto di rivelazione di segreti d’ufficio sono sia le notizie d’ufficio coperte dal segreto, sia quelle indebitamente svelate a chi non è titolare del diritto di accesso agli atti amministrativi o senza il rispetto delle modalità previste.

Sotto altro profilo è da rimarcare come nell’orbita della sfera di tutela rientri non solo il buon funzionamento dell’amministrazione e il dovere di fedeltà del funzionario, ma anche l’esigenza della sua neutralità, affinché non sia tentato, dall’esercizio delle sue funzioni, a trarne un indebito vantaggio rispetto agli altri cittadini con conseguente pregiudizio per l’interesse pubblico. Ciò spiega perchè la fattispecie di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, prevista dall’art. 326, comma terzo, cod. pen., si manifesta nella condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che utilizza illegittimamente notizie, acquisite per ragioni di ufficio, anche solo suscettibili di arrecare pregiudizio alla P.A..

L’elaborazione giurisprudenziale della Corte ha costantemente ribadito come, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all’art. 326 cod. pen. con riferimento alla rivelazione di notizie d’ufficio attinenti a procedimenti in fase di indagini, non sia necessaria la prova dell’esistenza di un effettivo pregiudizio per le investigazioni, posto che il delitto in questione  è reato di pericolo concreto che tutela il buon andamento della amministrazione, il quale si intende leso allorché la divulgazione della notizia sia anche soltanto suscettibile di arrecare pregiudizio a quest’ultima o ad un terzo. Nella delineata prospettiva, anche la sostanziale infondatezza della notizia non esclude la configurabilità del reato di cui all’art. 326 c.p., poiché la rivelazione è penalmente irrilevante solo se si tratta di informazioni di pubblico dominio o prive di significato e non quando i fatti si rivelino inconferenti o privi di fondamento.

Quando l’obbligo del segreto in relazione ad un determinato atto o in relazione ad un determinato fatto discende da una previsione di legge, il bene giuridico tutelato dall’art. 326, primo comma, cod. pen. è anche l’imparzialità della pubblica amministrazione, in linea con quella che è ritenuta l’oggettività giuridica di categoria dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Può ritenersi, in altri termini, che la fattispecie incriminatrice in questione sia funzionale anche ad evitare che un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio procuri un indebito trattamento di favore ad una persona, fornendole notizie che alla stessa, come alla generalità dei cittadini, sono precluse o, eventualmente, potrebbero essere fornite solo nel rispetto di formali procedure ed all’esito di una valutazione dell’Autorità competente.

Tale conclusione, del resto, risulta coerente rispetto alla complessiva tutela penale del segreto di ufficio, in considerazione dei rapporti intercorrenti tra la fattispecie prevista dall’art. 326, primo comma, cod. pen., e le fattispecie di cui all’art. 326, terzo comma, cod. pen., che sanzionano penalmente la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che «si avvale illegittimamente di notizie di ufficio le quali debbano rimanere segrete» al fine di procurare ad altri un ingiusto profitto patrimoniale o “non” patrimoniale. L’attrazione nell’alveo della fattispecie di cui all’art. 326, primo comma, cod. pen. di tutte le condotte di rivelazione di notizia coperta da segreto, pur se caratterizzate dalla finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, sembra offrire una conferma che la disposizione appena citata è posta a presidio anche del bene giuridico dell’imparzialità dell’amministrazione.  Nel modello esaminato, allora, il principio di offensività assume un ruolo di limite alla configurabilità del reato di rivelazione di segreto di ufficio solo con riferimento a notizie che siano futili o insignificanti avendo riguardo sia al principio del buon andamento, sia al principio di tutela dell’imparzialità dell’azione dell’Autorità pubblica.

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