T.A.R. Calabria, Catanzaro, sentenza 27 maggio 2024 n. 829. Domanda risarcitoria, sentenza di annullamento, giudicato, termine di decadenza 120 gg., difetto legittimazione passiva, immedesimazione organica.

De Nittis

La riproposizione della domanda risarcitoria susseguente a una vittoriosa azione impugnatoria deve rispettare il termine decadenziale di centoventi giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, stabilito dall’art. 30, comma 5, c.p.a. Sebbene il fatto illecito – riconducibile all’illegittimo provvedimento di revoca dei titoli edilizi rilasciati – sia prospettato come anteriore all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, avvenuta il 16 settembre 2010, la sentenza di annullamento, pronunciata e passata in giudicato successivamente all’entrata in vigore del c.p.a., a seguito della quale il ricorrente ha (ri)proposto la domanda risarcitoria, cristallizza il giudizio di illegittimità dell’attività amministrativa, rendendo applicabile la disciplina della decadenza prevista dall’art. 30, comma 5, c.p.a.

Sussiste il difetto di legittimazione passiva del funzionario tecnico comunale evocato in giudizio, in quanto, in forza del rapporto di immedesimazione organica, la domanda di risarcimento dei danni non può mai essere proposta nei confronti della persona fisica titolare dell’ufficio o responsabile del procedimento, non portatrice di interessi distinti da quelli dell’ente di appartenenza, ma esclusivamente all’amministrazione in cui tale ufficio è incardinato.

massima di redazione

testo integrale

sentenza Tar Cz 829-2024

Il Comune di Filadelfia è stato vittoriosamente difeso dallo Studio Sdanganelli.

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