T.A.R. Calabria Catanzaro sez. I^, sentenza n. 2211 del 19.12.2014

L’annullamento giurisdizionale di un provvedimento di destituzione dal servizio policecomporta il diritto dell’interessato ad una completa “restituito in integrum” non solo ai fini giuridici (id est alla ricostruzione della carriera) ma anche a quelli economici; “è ius receptum che l’annullamento dell’atto amministrativo che fa cessare illegittimamente un rapporto di impiego pubblico (o ne ritarda la progressione) determina come conseguenza la reviviscenza del rapporto nella sua pienezza, quale si svolgeva o avrebbe dovuto svolgersi, con tute le conseguenze di anzianità, di carriera e di retribuzione del ricorrente.

sentenza integrale

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sez.I^  sentenza n. 2211 del 19.12.2014

Parlatore Salvatore Sandro, rappresentato e difeso dall’avv. Antonello Sdanganelli, c/o Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Catanzaro.

FATTO

  1. Il ricorrente svolge il servizio, con la qualifica di assistente capo guardia penitenziaria, presso la Casa Circondariale di Catanzaro-Siano.

All’esito della sentenza di condanna della Corte di Appello di Catanzaro n. 673/2006, adottata nei suoi confronti ai sensi dell’art.444 c.p., per il reato di furto aggravato, l’amministrazione resistente ha avviato il procedimento disciplinare e con decreto n.0106580/2007/12604/ds03 del 15 novembre 2007 ha irrogato la sanzione della “destituzione”.

Con ricorso introdotto dinnnazi a questo Tribunale (recante n. RG 55/2008), l’efficacia del decreto è stata sospesa in fase cautelare (con ordinanza del TAR Catanzaro n.170 del 21.2.2008) e il ricorrente riammesso in servizio a decorrere dal 27.5.2008; all’esito del giudizio, infine, il provvedimento disciplinare è stato annullato con sentenza TAR Catanzaro n. 376/2009 in accoglimento del motivo relativa alla mancata tempestività dell’avvio del relativo procedimento disciplinare, previsto dall’art. 6, comma 4, del D.Lgs. 30 ottobre 1992 n. 449 (con assorbimento delle altre censure sollevate dal ricorrente e la “caducazione ab imis di tutto il procedimento disciplinare e del provvedimento conclusivo”.

In data 2.12.2009, il ricorrente ha chiesto all’amministrazione la restitutio in integrum in ordine agli aspetti retributivi, previdenziali ed accessori, ai sensi degli artt. 88, 89 comma 2, 97 comma 4 del D.P.R. n. 3/1957, richiesta rigettata con la nota, oggetto di odierno gravame, sul presupposto che “la conclusione del procedimento penale non permette l’applicazione della restiitutio in integrum” e considerato che “l’amministrazione ha proposto appello alla sentenza indicata”.

  1. Con il ricorso in oggetto, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento della nota sopra indicata per violazione dell’art. 88. 89 co. 4, 97 co. 4 del DPR n. 3/1957, nonché dell’art. 8 del D.lgs. 449/1992, derivando dall’annullamento della destituzione per effetto della sentenza sopra indicata il diritto dell’interessato ad una completa restituito in integrum ai fini sia giuridici che economici e la condanna dell’amministrazione al pagamento delle differenze retributive, agli assegni non percepiti, al trattamento previdenziale e di quiescenza dal 19.1.2006 (data della revoca della misura cautelare che aveva dato luogo alla sospensione obbligatoria dal servizio) al 26.5.2008 (data della riammissione in servizio).
  2. In data 23 aprile 2010 si è costituita l’amministrazione resistente chiedendo dichiararsi inammissibile ed irricevibile il ricorso e, in via subordinata il rigetto per infondatezza. Con successiva memoria del 11 novembre 2010, ha depositato nota interna inviata dall’Avvocatura Generale dello Stato al Ministero della Giustizia, attestante l’introduzione di appello avverso la sopra indicata sentenza TAR Catanzaro.
  3. All’udienza del 21 novembre 2014, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

  1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

6.1 Come osservato dalla copiosa giurisprudenza rinvenibile in materia, l’annullamento giurisdizionale di un provvedimento di destituzione dal servizio comporta il diritto dell’interessato ad una completa “restituito in integrum” non solo ai fini giuridici (id est alla ricostruzione della carriera, ma anche a quelli economici”( Stato, Sez. V, 16.9.2004, n. 6053; “è ius receptum che l’annullamento dell’atto amministrativo che fa cessare illegittimamente un rapporto di impiego pubblico (o ne ritarda la progressione) determina come conseguenza la reviviscenza del rapporto nella sua pienezza, quale si svolgeva o avrebbe dovuto svolgersi, con tute le conseguenze di anzianità, di carriera e di retribuzione del ricorrente”: T.A.R. Campania – Napoli, Sez. V, 24.9.2007, n. 8274).

Per quanto annullato sulla base dell’accoglimento del motivo procedurale, sollevato dall’odierna parte ricorrente nel precedente giudizio n. 55/2008 incardinato dinnanzi a questo Tribunale, risulta dagli atti che il provvedimento di destituzione, irrogato dall’amministrazione all’esito del procedimento penale conclusosi con la sentenza della Corte di Appello ex art. 444 c.p.p. n. 673/2006, sia stato annullato con efficacia ex tunc.

6.2 Da quanto premesso deriva sia l’illegittimità del provvedimento impugnato in questa sede, essendo ai fini dell’effetto integrativo irrilevante la motivazione della sanzione disciplinare che risulta poi essere stata annullata con la sentenza sopra citata, e il conseguente accoglimento della domanda di condanna, quanto agli effetti economici, alla restituito in integrum in relazione alla metà della retribuzione mensile, calcolata su tredici mensilità, oltre rivalutazione ed interessi, dalla data della revoca della misura cautelare (17.1.2006) fino alla data di adozione del decreto di destituzione (15.11.2007) e la condanna alla restituito in integrum all’intera retribuzione mensile, calcolata su tredici mensilità, dalla data dell’adozione del decreto di destituzione (15.11.2007) fino alla sua riammissione in servizio, avvenuta in data 26.5.2008, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dei predetti crediti retributivi, ai sensi dell’articolo 429 c.p.c, trattandosi di accessori che afferiscono alla somma capitale e ne costituiscono un naturale elemento (Cass., sez. lav., 14 maggio 2003, n. 7465; C.d.S., sez. V, 27 ottobre 2005, n. 5999).

Deve altresì essere accolta anche la condanna alla restituito in integrum quanto agli effetti giuridici, con il riconoscimento ai fini del trattamento di quiescenza e previdenziale, dal periodo della data di sospensione (22.5.2005) fino alla riammissione in servizio avvenuta in data 26.5.2008.

  1. Alla luce della peculiare vicenda procedimentale, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione.

Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente FF

Giovanni Iannini, Consigliere

Germana Lo Sapio, Referendario, Estensore

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