T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez.II, sentenza 11.12.2015 n.1873. Lo scorrimento di una graduatoria efficace approvata da un’Azienda sanitaria prevale su ogni altra forma selettiva del personale sanitario e si estende a tutte le aziende del territorio regionale.

Nei confronti della scelta della pubblica amministrazione di non scorrere una graduatoria ancora efficace, ma di indire una diversa procedura di reclutamento, la posizione giuridica del soggetto aspirante allo scorrimento assume la configurazione dell’interesse legittimo, la cui tutela spetta alla cognizione di legittimità del giudice amministrativo.aslIl potere di revocare in autotutela una procedura di reclutamento a tempo indeterminato (nella specie: lo scorrimento da una graduatoria vigente) e di dare corso ad un’altra forma di reclutamento (nella specie: la mobilità esterna), deve avvenire nel rispetto del principio di buona fede e correttezza e della tutela dell’affidamento ingenerato, cui corrisponde l’obbligo di fornire un’adeguata motivazione in ordine alle circostanze che giustificano il provvedimento in autotutela.

testo integrale

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sez.II, sentenza 11.12.2015 n.1873. Presidente:Schillaci; relatore: Durante

sul ricorso numero di registro generale 1388 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Vittoria Tolomeo, Ilaria Grande, Francesco Maletta, Rosa Meri Donato, Concettina Musumeci, Giuseppina Donato, Brunella Zaffino, Alessandra Anzani Ciliberti, Alessia Zampaglione, Debora Chiarella, Giovambattista Oliverio, Vincenzo Liuzzo, Francesca Tripodi, Ilenia Cuzzupoli, Annalisa Squillaci, Antonella Alessandra Iamonte, Maria De Fazio, rappresentati e difesi dall’avv. Antonello Sdanganelli,

contro

Azienda Ospedaliera di Cosenza, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppina Maletta, domiciliata d’ufficio presso la Segreteria del Tribunale;

per l’annullamento

dell’avviso pubblico di procedura mobilita’ regionale ed interregionale per titoli e colloqui per l’assunzione di 16 cps infermieri a tempo indeterminato, pubblicato in data 28/572015 e della determinazione dell’a.o. di Cosenza, n. 487 del 27/5/2015, di approvazione schema avviso pubblico

Premesso che, nei confronti della scelta della pubblica amministrazione di non scorrere una graduatoria ancora efficace, ma di indire una diversa procedura di reclutamento, la posizione giuridica del soggetto aspirante allo scorrimento assume la configurazione dell’interesse legittimo, la cui tutela spetta alla cognizione di legittimità del giudice amministrativo (cfr. T.A.R. Basilicata 23 settembre 2015 n. 607);

Rilevato che la circostanza per cui sei degli iniziali ricorrenti, nelle more del giudizio, siano stati assunti presso altre aziende sanitarie regionali mediante scorrimento della medesima graduatoria non determina, neppure in via potenziale, una posizione di conflitto tra costoro ed i rimanenti ricorrenti il cui reclutamento per scorrimento si è arrestato per esclusiva volontà dell’azienda odierna resistente, potendo ciò dar luogo, eventualmente, alla parziale improcedibilità soggettiva del gravame per sopravvenuta carenza d’interesse e sempreché, in capo ai ricorrenti neoassunti, non prevalga l’interesse a prendere servizio presso l’azienda ospedaliera di Cosenza;

Precisato che la P.A. ha il potere di revocare in autotutela una procedura di reclutamento a tempo indeterminato (nella specie: lo scorrimento da una graduatoria vigente) e di dare corso ad un’altra forma di reclutamento (nella specie: la mobilità esterna), ma che questo deve avvenire nel rispetto del principio di buona fede e correttezza e della tutela dell’affidamento ingenerato, cui corrisponde l’obbligo di fornire un’adeguata motivazione in ordine alle circostanze che giustificano il provvedimento in autotutela;

Considerato che l’unica motivazione addotta dalla P.A. per revocare la procedura di scorrimento in itinere non appare idonea alla stregua di quanto esposto, nella misura in cui si limita a richiamare non meglio esplicitate “non soddisfacenti risultanze delle procedure ad oggi espletate di utilizzo di graduatorie concorsuali valide di altre Aziende del S.S.R.”, né appare soddisfacente la motivazione postuma offerta dall’azienda resistente con nota del 21.10.2015, a mente della quale l’avere agito le varie aziende sanitarie regionali “senza un preventivo accordo” nell’espletamento delle rispettive procedure di scorrimento, ha determinato “sovrapposizioni e confusioni”, in quanto i medesimi soggetti collocati in graduatoria venivano indistintamente convocati dalle singole aziende ai fini della loro assunzione;

Ritenuto, in altri termini, che l’impugnato atto di revoca finisce per far ricadere su soggetti incolpevoli gli effetti di un’asserita negligenza a loro non imputabile, creando in danno di costoro un’evidente ed ingiustificata disparità, rispetto ai beneficiari delle assunzioni per scorrimento già realizzatesi in forza degli stessi atti poi revocati, i cui “effetti giuridici consolidati” sono stati espressamente fatti salvi dalla P.A.;

Ritenuto sussistere, per le assorbenti ragioni di cui sopra, i presupposti per l’adozione di una sentenza in forma semplificata di accoglimento del ricorso;

Rilevato che la questione inerente la validità dei contratti eventualmente stipulati con i chiamati in mobilità costituisce questione afferente diritti soggettivi, sottratta al sindacato di legittimità del G.A.;

Ritenuto che la novità della questione e l’assenza di una soccombenza in senso sostanziale giustificano l’integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla, nella parte d’interesse dei ricorrenti, la disposizione di servizio 22 maggio 2015 n. 350 e gli atti a questa consequenziali, salvi i successivi provvedimenti dell’amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:

Salvatore Schillaci, Presidente

Nicola Durante, Consigliere, Estensore

Francesco Tallaro, Referendario

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