Gli interventi edilizi eseguiti su parti strutturali dell’edificio richiedono il permesso a costruire in quanto le opere di manutenzione straordinaria di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), d. P. R. 6 giugno 2001 n. 380, ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sono soggette alla regolamentazione più mite della preventiva comunicazione, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio. Un intervento edilizio deve essere considerato nel suo complesso e le opere realizzate non possono essere valutate autonomamente e separatamente come pertinenze né è prospettabile una valutazione atomistica degli interventi edilizi realizzati, in quanto facenti parte di un più ampio quadro di illecito sostanzialmente unitario, dal quale attingono il medesimo regime giuridico d’illegittimità.
massima di redazione
testo integrale
La difesa dell’ente è stata vittoriosamente svolta dall’avv.A.Sdanganelli.
Nel caso in esame, la relazione di verificazione aveva accertato almeno un abuso commesso dai ricorrenti, contemplato in un capo autonomo dell’ingiunzione di demolizione. Tuttavia, in ragione della motivazione plurima che sorregge l’atto impugnato, la legittimità di una sola delle giustificazioni è idonea a sorreggere l’atto in sede giurisdizionale, mentre l’eventuale illegittimità di uno solo o più degli altri motivi non basta a determinarne l’illegittimità (da ult.: Consiglio di Stato sez. IV, 26/04/2022, n.3167).
AS