T.A.R. Calabria, sez.Reggio Calabria, sentenza 10 novembre 2025 n. 709. Revoca porto d’armi, guardia giurata, divieto detenzione armi munizioni e materie esplodenti, coerenza logica, ragionevolezza, motivazione rigorosa, abuso delle armi, vita familiare, sociale e di relazione, quadro indiziario parziale, illegittimità.

Massimo Campigli

In materia di revoca della licenza di porto d’armi in favore delle guardie giurate, l’apprezzamento del requisito ottima condotta politica e morale deve essere svolto, da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza,  nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sotto il profilo della coerenza logica e della ragionevolezza, dandosi conto in motivazione dell’adeguata istruttoria espletata, al fine di evidenziare le circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto richiedente eventualmente sia ritenuto pericoloso o, comunque, capace di abusi nell’uso delle armi o nell’esercizio delle  funzioni. La valutazione di segno negativo in ordine all’esistenza del suddetto requisito di cui all’art. 138 comma 1 n. 5 Regio Decreto n. 773/1931, deve collegarsi a fatti e circostanze che, per gravità, reiterazione nel tempo, idoneità a coinvolgere l’intera vita familiare, sociale e di relazione dell’interessato, siano idonee ad incidere effettivamente sul grado di moralità e sull’assenza di mende esigibili per lo svolgimento di un’attività la quale, avuto riguardo alla sfera giuridica di quest’ultimo, implica la realizzazione di un diritto costituzionalmente rilevante, quale il diritto al lavoro.

Nell’esercizio dell’ampia discrezionalità di cui gode, l’Autorità amministrativa è tenuta a valutare anche la circostanza che l’eventuale diniego, al pari della revoca dei titoli già rilasciati, è idoneo ad incidere sulla capacità lavorativa del richiedente e, quindi, sulla sua possibilità di produrre reddito e di reperire risorse per il sostentamento proprio e della propria famiglia. Da qui il rafforzamento dell’onere istruttorio in uno all’esigenza che il provvedimento sia sorretto da una motivazione più rigorosa rispetto a quella che potrebbe, invece, adeguatamente suffragare analoghi provvedimenti nei confronti di soggetti che chiedono di essere abilitati all’uso delle armi per scopi ludici ovvero per difesa personale.

E’ illegittima la revoca del porto d’armi e della licenza di guardia giurata ove l’autorità amministrativa abbia completamente omesso di considerare l’intera vita familiare, sociale e di relazione dell’interessato, la storia personale e professionale del ricorrente, così come la ricostruzione dei fatti da questi operata sia nell’immediatezza dell’intervento della forza pubblica che in sede di denuncia sporta a seguito degli eventi, ritenuta erroneamente meno attendibile rispetto a quella dispiegata dal vicino di casa.

Il provvedimento di revoca della licenza di guardia giurata e del porto d’armi non può fondarsi su valutazioni complessivamente illogiche ed irragionevoli, riposanti su un quadro indiziario parziale, come tali inidonee a sorreggere il giudizio prognostico di inaffidabilità nell’uso delle armi e, conseguentemente, a sacrificare il diritto dell’istante allo svolgimento dell’attività lavorativa di guardia giurata, trattandosi di considerazioni manifestamente contrarie ai canoni della ragionevolezza.

massima di redazione

testo integrale

sentenza Tar Rc 709-2025

Il ricorrente è stato vittoriosamente difeso dall’avv.Luca Sdanganelli e dall’avv.Antonello Sdanganelli. 

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