T.A.R Campania, Napoli, Sezione Seconda, sentenza 14 giugno 2022 n. 3985. Concorsi universitari, dovere di astensione, conflitto di interessi, imparzialità e prestigio P.A.

J.C.Stieler

In materia di concorsi pubblici per docente universitario, l’inosservanza dell’obbligo di astensione che incombe sul componente della commissione, oltre che configurare violazione del divieto del conflitto di interessi di cui all’art. 6-bis della legge 241/90, dell’art. 51 c.p.c. richiamati dalla fonte secondaria di cui al D.P.R. n. 487 del 1994, si traduce pertanto in un vulnus del principio di imparzialità costituzionalmente riconosciuto (art. 97 Cost.), incidendo conseguentemente sulla legittimità della procedura concorsuale, a tutela del prestigio della p.a. che deve essere posta al di sopra del sospetto, e costituisce regola tanto ampia quanto insuscettibile di compressione alcuna.

La legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha dato attuazione all’art. 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione (adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della L. 3 agosto 2009, n. 116) e agli artt. 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione (fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della L. 28 giugno 2012, n. 110) ha sostanzialmente invertito il paradigma di riferimento delle misure anticorruzione, introducendo, accanto alla tradizionale tutela repressiva, un sistema di tutela anticipata, valorizzando così anche le situazioni di rischio e, nel caso specifico, di potenziale conflitto di interessi, da individuarsi – in assenza di una precisa codificazione legislativa – nelle ipotesi in cui il potere decisionale o valutativo è affidato ad un soggetto che nella situazione concreta e per l’interesse di cui è titolare potrebbe non essere imparziale.

Quanto al sindacato da effettuarsi in sede giurisdizionale,  occorre verificare la sussistenza di circostanze indicative del conflitto di interessi tra il candidato e il valutatore ex ante, a prescindere dall’effettiva incidenza delle stesse nell’esercizio del potere amministrativo di valutazione del candidato da parte della Commissione e che, secondo il generale riparto probatorio previsto dall’art. 64, comma 1, c.p.a.,  incombe su chi allega tale evenienza l’onere di fornire gli elementi di prova che siano nella sua disponibilità.

Si ravvisa la violazione del dovere di astensione ove sia stata fornita adeguata prova documentale del carattere stabile, sistematico e continuativo dei rapporti di collaborazione scientifica intercorsi tra il vincitore e il membro della commissione di esame, tale da rendere altamente probabile, secondo l’id quod plerumque accidit, l’incidenza di tale relazione, maturata nel medesimo ambito disciplinare, sull’imparzialità del giudizio espresso da quest’ultimo in seno all’organo collegiale.

La verifica non riguarda la concreta valutazione delle singole pubblicazioni scientifiche che il candidato ha scelto di sottoporre all’esame analitico della commissione, dovendo piuttosto accertare se il rapporto di scambio e collaborazione intellettuale, veicolato nelle comuni pubblicazioni scientifiche, per l’intensità, la persistenza nel tempo e la frequenza, sia stato tale da integrare un conflitto, anche potenziale, di interessi.

massima di redazione

testo integrale

Tar Campania Napoli sez II sentenza n. 3985-2022

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