T.A.R. Piemonte, Sezione III, sentenza 12 novembre 2025 n. 1578. Studente universitario, sanzione disciplinare grave, sospensione ogni atto di carriera, esclusione utilizzo laboratori wi fi, uso cellulare, prova d’esame, valutazione corso studi, condotte pregresse, discrezionalità, difetto di motivazione, annullamento.

Edvard Munch

E’ illegittima la sanzione disciplinare della sospensione di 18 mesi da ogni atto di carriera, compresa l’esclusione dall’utilizzo dei laboratori, servizio wi fi e biblioteche, comminata dal Politecnico allo studente universitario che, durante una prova d’esame, abbia comunicato con l’esterno mediante un dispositivo cellulare munito di auricolari, avvalendosi di un collare ortopedico per nascondere tale apparecchiatura, avendo l’amministrazione trascurato nella motivazione i seguenti profili:

i) elementi da cui desumere la gravità della condotta i quali, pur emergenti dalla segnalazione disciplinare del docente, tuttavia non possono essere valorizzati in sede giudiziale in assenza di una previa valutazione espressa dell’amministrazione, atteso che la dosimetria della sanzione non attiene al profilo dell’accertamento dei fatti, operazione a cui il giudice ha pieno accesso, bensì costituisce il proprium della discrezionalità amministrativa nella scelta della risposta sanzionatoria da irrogare in concreto;

ii) valutazione delle argomentazioni difensive svolte dal ricorrente innanzi alla commissione di disciplina;

iii) valutazione del complessivo corso di studi del ricorrente e delle eventuali condotte pregresse dotate di rilievo disciplinare.

massima di redazione

testo integrale

Tar Piemonte sentenza n.1578-2025

Il ricorrente è stato vittoriosamente difeso dagli avv.ti Luca e Antonello Sdanganelli.

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