In tema di danno cosiddetto indiretto, relativo alla responsabilità assunta dalla pubblica Amministrazione verso terzi ed alla problematica dei rapporti tra azione civile per gravi danni da intervento neurochirurgico arrecati ad un paziente ed azione di responsabilità amministrativa dei medici ospedalieri, la C.T.U. svolta in un processo civile in cui gli odierni convenuti sono rimasti estranei, non conquista valore probatorio decisivo, proprio a garanzia del diritto di difesa degli stessi. La circolazione probatoria eteroprocessuale – concernente l’utilizzabilità di elementi raccolti in procedimenti e giudizi svolti innanzi a giurisdizioni diverse da quella contabile – è subordinata ad una previa, neutra e imparziale valutazione comparativa, a cura del Pubblico Ministero, del materiale disponibile nella fase pre-processuale, congiunta ad una ricerca attiva – eventualmente anche mediante acquisizione di consulenza tecnica – della convergenza probatoria, in modo da poter fornire al giudice una domanda corredata, con adeguato livello di concordanza, da tutti gli “elementi necessari all’esercizio dell’azione erariale” (art. 55 Codice Giustizia Contabile). Né il giudice può disporre d’ufficio accertamenti tecnici mediante CTU, perché significherebbe supplire alla deficienza delle allegazioni probanti offerte dal Requirente, determinando quindi una inammissibile indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati, esonerando, di conseguenza, la Procura dal fornire la prova di quanto assume.
massima di redazione©
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