In considerazione della natura soggettiva dei proprietari ricorrenti, nessuno dei quali ha indicato l’attuale possesso della qualifica di imprenditore agricolo o coltivatore diretto o, comunque, dimostrato la sua dedizione all’attività agricola, sussiste la fattispecie di lottizzazione abusiva, integrata, sotto un profilo negoziale, mediante atti di frazionamento e cessione di terreni che, considerata la destinazione agricola delle aree, interessate anche da vincolo paesaggistico, per la loro ridotta dimensione, derivante dallo spezzettamento di un’area molto più vasta, si evidenziano come inadeguati allo scopo agricolo a cui sono destinati. La lottizzazione abusiva appare pienamente integrata anche nella sua componente materiale, in seguito alla effettiva realizzazione di attività edificatoria sui lotti frazionati, che da un lato ha avuto l’effetto di trasformare l’assetto urbanistico del territorio e, dall’altro, ha confermato l’intento edificatorio sottostante agli atti di frazionamento. La realizzazione di una strada d’accesso ai lotti costituisce un elemento di indubbia rilevanza quale indice rilevatore del processo di trasformazione urbanistica ed edilizia del terreno, in quanto, anche la sola realizzazione di essa, comportando un mutamento del precedente assetto del territorio, costituisce opera di trasformazione urbanistica soggetta ad autorizzazione comunale, tanto più qualora essa mal si concili con la destinazione dei terreni e sia finalizzata a servire i singoli lotti abusivi. Il riscontro di una fattispecie di lottizzazione abusiva impone una lettura d’insieme delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio che consente di superare la dimensione prettamente edilizia dei singoli illeciti consumati dai vari proprietari per approdare ad un più vasto ed incisivo fenomeno di sostanziale stravolgimento del territorio, effettuato a danno dell’ordinaria programmazione urbanistica riservata al Comune.
massima di redazione©
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