Ove il disciplinare preveda che la relazione tecnica non debba superare il limite di 18 facciate (esclusi copertina ed indice ed esclusi i curricula) in formato A4, orientamento verticale, compilate utilizzando il carattere times new roman 12, interlinea singola, prescrivendo che le pagine in eccesso non verranno esaminate, il mancato rispetto dei limiti dimensionali non è sanzionato dalla lex specialis con l’esclusione dell’operatore economico dalla gara, ma con il divieto per la Commissione di esaminare le eventuali pagine eccedenti il limite massimo ai fini della valutazione delle offerte. La regola di gara del divieto di superamento del limite dimensionale, è giusta ragione di censura del provvedimento di aggiudicazione solo se previsto a pena di esclusione dalla procedura di gara, e non invece nel caso in cui si preveda solamente che le pagine eccedenti non possano essere considerate dalla commissione ai fini della valutazione dell’offerta.
La disapplicazione della disposizione di gara sul limite dimensionale opera in aperta violazione del principio di parità e di non discriminazione fra i partecipanti alla gara, atteso che dall’operato della stazione appaltante è conseguito un potenziale vantaggio per chi non si è attenuto alle prescrizioni speciali, rispetto a quanti invece lo abbiano fatto, rinunciando ad inserire nella relazione informazioni aggiuntive che, se valutate, avrebbero potuto fornire elementi di ulteriore valorizzazione dell’offerta.
Il documento informatico prodotto in giudizio dalla controinteressata, teso a ricostruire l’offerta allineandola alle prescrizioni della lex specialis, è estraneo alla complessiva documentazione acquisita in pendenza della procedura selettiva ed esaminata dal seggio di gara.
Residua la discrezionalità tecnica della stazione appaltante che, in sede di riedizione del potere da parte dell’amministrazione resistente, eseguirà i relativi apprezzamenti ricorrendo ad una Commissione in diversa composizione, stralciando le pagine eccedenti il numero massimo previsto dal disciplinare.
massima e commento di redazione
La sentenza in commento offre brevi spunti di riflessione di natura processuale appena accennati nel testo.
La produzione di un documento informatico con cui la parte tende a rappresentare il rispetto virtuale dei parametri tipologici fissati dalla regola speciale sui limiti dimensionali, appare innocuo e irrilevante sotto l’aspetto processuale, non essendo idoneo a fornire una prova a sé favorevole (cfr. Consiglio di Stato, sez.III, n. 7967/2020).
Sotto altro aspetto, l’attività difensiva rivolta a dimostrare il rispetto delle disposizioni di gara, benchè l’offerta sia stata compilata sulla base di parametri grafici e di composizione delle pagine diversi da quelli fissati dal disciplinare, mostra marcati segni di irritualità, tendendo esso a introdurre surrettiziamente riproduzioni informatiche che, ai sensi dell’art. 261, c.p.c., possono essere disposte solo dal giudice.
Nella prospettiva elaborata, in mancanza di un’attività della Commissione di gara tesa a simulare un’analoga operazione di verosimiglianza che avrebbe dovuto svolgersi, semmai, in sede concorsuale, purtuttavia disattendendo le regole speciali sulla dimensione della relazione tecnica, il documento confezionato dalla parte a fini difensivi, assimilabile ad una riproduzione informatica, si espone a un probabile disconoscimento della conformità ai fatti in essi rappresentati, secondo il modello dell’art.2712, cod.civ.
AS
testo integrale
il ricorrente è stato vittoriosamente difeso dall’avv.Antonello Sdanganelli