
La legittimazione ad impugnare un provvedimento amministrativo deve essere direttamente correlata alla situazione giuridica sostanziale di cui si assume la lesione postula l’esistenza di un interesse attuale e concreto all’annullamento dell’atto. In caso contrario, l’impugnativa verrebbe degradata a rango di azione popolare a tutela dell’oggettiva legittimità dell’azione amministrativa, con conseguente ampliamento della legittimazione attiva al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, in contrasto con la natura di giurisdizione soggettiva che la normativa legislativa e quella costituzionale assegnano al vigente sistema di giustizia amministrativa. Prescindendo dal –pur non irrilevante dato- che i ricorrenti non hanno replicato all’eccezione del Comune resistente che ha contestato, per non essere stata adeguatamente comprovata, lo status di consiglieri comunali e comunque cittadini residenti nel comune resistente, asserito dai ricorrenti, residuerebbe che tali qualità, anche laddove adeguatamente comprovate, non costituiscono comunque titolo di legittimazione per contestare l’ordinanza impugnata, dal momento che essi non sono legittimati, in quanto tali, ad agire contro la p.a. d’appartenenza, in quanto il processo amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi di uno stesso ente, ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive, i conflitti interorganici trovando piuttosto composizione in via amministrativa.
Lo status di cittadino e visitatore di una determinata zona comunale non è di per sé elemento sufficiente ad integrare una posizione soggettiva di interesse legittimo, inidoneo a guadagnare il carattere di titolo idoneo a legittimare un ricorso in sede di giurisdizione amministrativa contro atti lesivi dell’ambiente locale, ove i i ricorrenti non agiscano quali rappresentanti legali di associazioni di protezione ambientale riconosciute ovvero adeguatamente rappresentative ed insistenti nell’area organizzata, mentre la qualifica di cittadini destinatari dell’ordinanza impugnata non appare parimenti sufficiente, in assenza di adeguata prova in ordine alla necessaria vicinitas e dell’interesse concreto ed attuale a contestare il suddetto provvedimento.
L’ordinanza sindacale contingibile e urgente adottata ai sensi dell’art.54, comma 4, TUEL, basata su relazione del direttore dei lavori di manutenzione straordinaria del cimitero con rifacimento della pavimentazione dei viali, laddove si evidenzia che lo sviluppo delle radici degli alberi in questione –analiticamente evidenziati– aveva danneggiato i viali e talora le edicole e i loculi cimiteriali, anche addossandosi alle cappelle e creandovi crepe, rende non irragionevole la sussistenza del rischio in ordine al pericolo, di per sé neanche remoto, per la sicurezza e l’incolumità pubblica dei passanti e il rischio di danni alle cappelle cimiteriali e ai loculi, che si viene a ripercuotere sulla sicurezza pubblica e privata, sia dal punto di vista dell’incolumità che della salubrità dei luoghi.
massima di redazione
testo integrale
l’Ente resistente è stato vittoriosamente difeso dall’avv. A.Sdanganelli