Tribunale Amministrativo Regionale Calabria, Sezione Prima, sentenza 14 giugno 2021 n. 1206. Abrogazione del rito super speciale, onere di impugnazione dell’esclusione, tardività.

Van der Tempel

Dall’abrogazione del rito super speciale introdotto dall’art. 120, comma 2 bis, c.p.a., consegue la riespansione delle regole generali sull’interesse ad impugnare gli atti delle procedure di affidamento di contratti pubblici, senonchè, in base a dette regole generali, i provvedimenti di esclusione (erano e) sono immediatamente impugnabili in quanto immediatamente lesivi, così come riconosciuto dalla giurisprudenza già prima dell’introduzione del comma 2bis dell’art. 120 c.p.a. L’esclusione, producendo la conseguenza immediata, nella sfera giuridica del destinatario, di estrometterlo dalla competizione, costituisce, se non annullato, un impedimento a che questi impugni l’aggiudicazione, atteso che l’escluso non è più legittimato a gravare gli atti di gara in quanto non (più) partecipante alla medesima. La mancata tempestiva impugnazione del provvedimento di esclusione non può essere sanata dall’impugnazione, astrattamente tempestiva, del provvedimento di aggiudicazione della gara a soggetto controinteressato. E’ legittima la clausola del bando che impone un onere, immediato e puntuale, di predisposizione ed allegazione di determinati documenti in sede di partecipazione alla gara, peraltro espressamente sanzionato a pena di esclusione, o di modelli riferibili a provvedimenti della pubblica amministrazione, soggetti a pubblicazione nei modi di legge, e dunque accessibili a tutti gli operatori interessati.

massima di redazione

testo integrale

Tar Cz sentenza n. 1206-2021

La difesa dell’ente resistente è stata svolta dall’avv. Antonello Sdanganelli.

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