Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sentenza 9 maggio 2020 n. 841. Contrasto fra poteri statali e regionali in materia di COVID 19

Spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri individuare le misure necessarie a contrastare la diffusione del virus COVID-19, mentre alle Regioni è dato intervenire solo nei limiti delineati dall’art. 3, comma 1 d.l. n. 19 del 2020, non trovando  l’ordinanza regionale calabrese fondamento nell’art. 32 l. n. 833 del 1978.

Ove le ragioni di illegittimità dedotte siano inerenti anche ai confini delle attribuzioni assegnate ai diversi poteri dello Stato non è sufficiente ad attribuire alla controversia un tono costituzionale quando il ricorrente lamenti una lesione delle proprie attribuzioni costituzionali. La natura costituzionale delle competenze, infatti, così come il potere discrezionale che ne connota i relativi atti di esercizio, non esclude la giustiziabilità davanti al giudice della funzione pubblica chiamato a valutare la legittimità, secondo i parametri legislativi indicati nei motivi di ricorso, dell’atto impugnato. Il conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale non preclude che sia legittimamente esperibile anche la via del ricorso d’innanzi al giudice amministrativo, in ragione della diversità di struttura e finalità fra il giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione ed il sindacato giurisdizionale davanti al giudice amministrativo: il primo è finalizzato a restaurare l’assetto complessivo dei rispettivi ambiti di competenza degli Enti in conflitto; il secondo, viceversa, si svolge sul piano oggettivo di verifica di legalità dell’azione amministrativa, con l’esclusivo scopo della puntuale repressione dell’atto illegittimo che radica la giurisdizione del giudice amministrativo.

Antonello da Messina

Sussiste la legittimazione ad agire della Presidenza del Consiglio dei Ministri costituendo essa il fulcro del necessario coordinamento dell’attività amministrativa posta in essere dallo Stato e dalle Autonomie di cui la Repubblica si compone ed in capo ad essa si sintetizzano i vari interessi alla cura dei quali le amministrazioni pubbliche, statali, regionali e locali, sono preposte. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è attribuito il compito di assicurare l’esercizio coerente e coordinato dei poteri amministrativi; cosicché è logica conseguenza ritenere che ad essa sia assegnato dall’ordinamento anche il potere di agire giudizialmente, in alternativa all’esercizio delle funzioni di controllo e sostitutive previsti dalla Costituzione, laddove l’esercizio dei poteri amministrativi avvenga in maniera disarmonica o addirittura antitetica.

L’art. 3, comma 1, d.l. n. 19 del 2020 consente alle Regioni di adottare misure di efficacia locale «nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale», a condizione che si tratti: i) si tratti di interventi destinati a operare nelle more dell’adozione di un nuovo d.P.C.M.; ii) di interventi giustificati da «situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario» proprie della Regione interessata; iii) di misure «ulteriormente restrittive» delle attività sociali e produttive esercitabili nella Regione. In ordine alla potestà di limitare o sospendere le attività di somministrazione al pubblico di cibi e bevande, l’art. 41 Cost., garantendo la libertà di iniziativa economica in linea con i valori della sicurezza e dignità umana, individua nella legge lo strumento idoneo a restringerne il contenuto, demandando ad un atto amministrativo la commisurazione dell’estensione di tale limitazione, mancando la previsione di una riserva di legge in ordine alle prescrizioni da imporre all’imprenditore allo scopo di assicurare che l’iniziativa economica non sia di pregiudizio per la salute pubblica. Il fatto che la legge (d.l.18/2020) abbia attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di individuare in concreto le misure necessarie ad affrontare un’emergenza sanitaria trova giustificazione nell’art. 118, comma 1 Cost.: il principio di sussidiarietà impone che, trattandosi di emergenza a carattere internazionale, l’individuazione delle misure precauzionali sia operata al livello amministrativo unitario. Non si coglie un contrasto nell’attuale situazione di emergenza sanitaria, tra la citata norma costituzionale e una disposizione legislativa che demandi al Presidente del Consiglio dei Ministri di disporre, con provvedimento amministrativo, limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti, allo scopo di affrontare l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19. Il d.P.C.M. 26 aprile 2020, atto amministrativo generale privo di carattere normativo, non può essere oggetto di disapplicazione da parte del giudice amministrativo, essendo piuttosto onere del soggetto interessato promuovere tempestivamente l’azione di annullamento.

L’ordinanza regionale in deroga alla sospensione statale dell’attività di ristorazione, mediante l’autorizzazione al servizio al tavolo, con il mero riferimento del rilevato valore di replicazione del virus COVID-19, che sarebbe stato misurato in un livello tale da indicare una regressione dell’epidemia contrasta con il principio di precauzione, che deve guidare l’operato dei poteri pubblici in un contesto di emergenza sanitaria quale quello in atto, dovuta alla circolazione di un virus, sul cui comportamento non esistono certezze nella stessa comunità scientifica.

Il difetto di coordinamento tra i due diversi livelli amministrativi, la mancanza di intesa, consultazione o anche solo informazione nei confronti del Governo integra la violazione del principio di leale collaborazione, elemento sintomatico del vizio dell’eccesso di potere.

massima di Gloria Sdanganelli©

testo integrale

sentenza Tar Cz 841-2020

 

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