Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sezione Prima, Catanzaro, sentenza 2 marzo 2020 n. 373. Buona fede, correttezza, affidamento, nelle ipotesi di decadenza dai benefici ex art. 75 DP.R. 445/2000

A.Modigliani

In tema di cancellazione dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti che svolgono attività funzionale alla raccolta di gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro l’applicazione dei principi di tutela dell’affidamento e di correttezza dell’azione amministrativa, in correlazione con la generale clausola di buona fede che informa l’azione amministrativa nel suo complesso, impedisce che le scongiurate conseguenze di una condotta colposa possano comportare inderogabilmente la comminatoria della decadenza dai benefici prevista dall’art.75,  D.P.R. 445/2000, dovendosi privilegiare un approccio di tipo sostanzialistico nel caso in cui, a fronte di un errore meramente formale, se ne dimostri la concreta intenzione di rimozione attraverso un personale atto di rettifica o ravvedimento, che agisca in tempo utile prima del verificarsi di ogni eventuale danno a terzi.

massima di Luca Sdanganelli

testo integrale

sentenza Tar Calabria Cz 373-2020

Il ricorrente è stato difeso dall’avv.Antonello Sdanganelli

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