Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Prima, sentenza 8 marzo 2018 n. 1486

Ove la gara debba essere aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, la certificazione CE rilasciata dall’Ente Certificatore riferita ai prodotti offerti riguarda gli aspetti tecnici e qualitativi della fornitura, estranei alla nozione di offerta in senso proprio. Piuttosto, tale requisito va inquadrato, secondo la disciplina normativa applicabile ratione temporis, nell’ambito della capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi, in particolare nella previsione di cui all’art. 42, primo comma lettere l) ed m) del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 che, nel caso di forniture, prevede la possibilità di richiedere campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificataesclusione gara a richiesta della stazione appaltante, nonché la produzione di certificati rilasciati dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di riconosciuta competenza, che attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme. La stazione appaltante non può pretendere, al fine di dimostrare il possesso del predetto requisito speciale di partecipazione, la diretta produzione della documentazione di riferimento, o comunque limitare il ricorso alla semplificazione amministrativa, oltre tutto sanzionando la violazione di un simile precetto con l’estromissione dalla gara, fermo restando il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 46, comma 1 bis del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, alla cui stregua la qualificazione giuridica di siffatti precetti è quella della nullità ex lege.

massima di redazione©

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Tar Campania I n.1486-2018

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