I contratti continuativi di cooperazione – da sottoscrivere in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto – previsti dall’art. 105, comma 3, lett. c bis, D.Lgs. n. 50/2016, per la loro specificità, non si configurano come strumento negoziale assimilabile o analogo al subappalto al punto che la normativa su richiamata opera, rispetto ad essi, una netta distinzione. I relativi contratti, depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, non sono sottoposti a limiti oggettivi ristretti ad attività sussidiarie e secondarie poiché tale delimitazione non trova riscontro testuale nella norma e si risolve pertanto in una inammissibile interpretazione sostanzialmente abrogante della norma medesima. I motivi aggiunti di gravame presentato dalla società ricorrente sono affetti da inammissibilità, in considerazione del carattere meramente confermativo dell’atto impugnato e comunque della sua valenza non provvedimentale nell’ambito della procedura di gara in oggetto.
massima di Gloria Sdanganelli
testo integrale
Nel giudizio definito con la sentenza massimata, l’amministrazione resistente Ausl Romagna è stata difesa dall’avv. Antonello Sdanganelli.