L’errore nella giustificazione, da parte dell’operatore concorrente, delle singole voci di costo e dei valori economici totali dell’offerta non comporta una rettifica della sua formulazione, trattandosi di un giudizio irrilevante ai fini del giudizio di anomalia. La valutazione di serietà e attendibilità dell’offerta, nel quale si esprime il giudizio di anomalia, non è volta ad accertare se l’offerta è corretta nei valori espressi dai proponenti, per cui debba essere ritoccata al rialzo od al ribasso, ma se sia in sé sostenibile, cioè se gli errori nel computo di alcuni elementi economici dell’offerta siano in grado di erodere quella soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta deve essere considerata anomala. Al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta deve essere considerata anomala poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell’attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l’impresa dall’essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico.
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sentenza Tar Lombardia Sez IV sentenza 2044-2020
La provincia di Lecco è stata difesa dall’avv. Antonello Sdanganelli