La perequazione, da collocare nel momento attuativo delle scelte facoltative e non obbligatorie dell’Amministrazione, implica che a tutte le aree inserite in uno stesso comparto viene attribuito un indice edificatorio a prescindere dal fatto che le stesse siano in concreto destinate allo sfruttamento ovvero alla cessione alla mano pubblica. Il piano attuativo individua poi i suoli ove concentrare l’edificazione e quelli destinati ad ospitare le opere di urbanizzazione. Anche queste ultime aree esprimono dunque capacità edificatoria; di conseguenza, i loro proprietari conseguono, comunque, un beneficio economico che rende indifferente, sotto il profilo economico appunto, la scelta dei siti ove verrà concentrata, in concreto, l’edificazione. In assenza di macroscopici indizi di arbitrarietà, illogicità e travisamento fattuale, la prospettazione di valutazioni da cui derivi un indebito sconfinamento nel merito discrezionale, giurisdizionalmente insindacabile, delle scelte pianificatorie, non possono essere accreditate dal giudice amministrativo in alternativa a quelle svolte dall’amministrazione resistente. L’obbligo di una puntuale motivazione delle scelte urbanistiche, ai fini del legittimo uso dello ius variandi, sussiste solo quando le nuove scelte incidono su aspettative qualificate dei privati, per tali intendendosi quelle derivanti dalla stipulazione di una convenzione di lottizzazione, da una sentenza dichiarativa dell’obbligo di disporre la convenzione urbanistica o da un giudicato di annullamento di diniego di permesso di costruire.
massima di Gloria Sdanganelli
testo integrale
Tar Campania sez VIII sentenza 2512-2019