Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Seconda, sentenza 11 gennaio 2018 n.45

In un piano particolareggiato di iniziativa pubblica, l’accordo stipulato dalla P.A. con il privato – stabilmente recepito fra i modelli convenzionali tipici dell’urbanistica consensuale, espressione degli accordi disciplinati dall’art. 11 della legge 241/1990 – giustifica da un lato, la possibilità che l’Amministrazione imponga un particolare contenuto all’accordo vincolante, dall’altro che gli atti con cui i privati assumono l’impegno ad attuare le previsioni urbanistiche e, quindi, a cedere delle aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, debbano strettamente collegarsi agli obiettivi della convenzione. centro commercialeNe deriva che la causa di tali atti è di norma costituita dalla cessione alla P.A. delle aree o a scomputo degli oneri di urbanizzazione o dietro rilascio di permessi di costruire o di permessi in sanatoria o, ancora, mediante monetizzazione, ma sempre in una dialettica aperta tra le parti contraenti in ordine alle modalità di attuazione della trasformazione urbana, in un contesto di reciproco confronto, addirittura di una copianificazione. Non è  rinvenibile nell’ordinamento di settore un principio che dia unilateralmente titolo al soggetto attuatore di venire meno all’obbligo di corrispondere gli oneri di urbanizzazione benchè pattuiti in misura significativamente superiore rispetto a quella tabellare, poiché l’elemento qualificante di tale modello esclude la sinallagmaticità delle prestazioni tra gli obblighi delle parti inerenti l’urbanizzazione e l’edificazione delle aree oggetto di convenzionamento.

massima di redazione

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Tar Lombardia II Mi sentenza 45-2018

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