Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), sentenza 30 gennaio 2018 n.154

La riduzione della visuale panoramica sul mare legittima i proprietari di un’unità immobiliare a contestare il permesso edilizio di sostituzione del tetto spiovente con una terrazza piana su un manufatto prospiciente, praticando un rialzamento dell’originaria altezza del manufatto vietato espressamente dal regolamento edilizio comunale.Ove non sussistano esigenze tecniche di consolidamento statico o di adeguamento igienico sanitario oppure di riorganizzazione di volumi già esistenti è illegittimo il permesso di costruire lesivo della tutela, desuntatropea 2 dalla normativa urbanistica comunale, dello sky line urbano, inteso non come linea orizzontale ideale che congiunge i punti più elevati degli edifici esistenti, ma come salvaguardia del paesaggio urbano dato dagli edifici presenti lungo la fascia costiera nei loro rapporti spaziali orizzontali e verticali. Essa comporta la conservazione dello scenario frastagliato che connota un particolare profilo urbano e non certo la sua eliminazione come accadrebbe qualora fosse consentita la uniformazione delle altezze e la conseguente creazione di vere e proprie barriere murarie che stravolgerebbero il profilo edilizio esistente di una città o di un centro storico.

massima di redazione

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Tar Toscana sentenza 154-2018

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