Tribunale Amministrativo Regionale Puglia, Sezione I, Bari, sentenza 5 agosto 2017 n. 918

E’ consentito il soccorso istruttorio nei limiti in cui il chiarimento richiesto al concorrente sia circoscritto ad una mera precisazione circa un elemento aggiuntivo dell’offerta tecnica, quale l’impegno alla sostituzione del software offerto in sede di gara, già valutato dalla Commissione come idoneo e completo delle richieste caratteristiche minime, con altro più evoluto di prossima uscita.software Non avendo comportato alcuna richiesta e/o accettazione di integrazione o modifica dell’offerta tecnica, esitando in una mera conferma delle precedenti valutazioni già svolte dalla stazione appaltante circa la completezza dell’offerta tecnica prodotta, le richieste di precisazioni  all’operatore vanno considerate del tutto ammissibili, non essendosi violata la par condicio tra i concorrenti. Nell’esercizio del potere discrezionale di richiedere ai candidati chiarimenti sulla loro offerta, l’amministrazione aggiudicatrice deve trattarli in maniera paritaria e leale, di modo che, all’esito della procedura di selezione delle offerte e tenuto conto del suo risultato, non possa apparire che la richiesta di chiarimenti abbia indebitamente favorito o sfavorito il candidato o i candidati cui essa è stata rivolta. Spetta all’amministrazione aggiudicatrice assicurarsi che la richiesta di chiarimenti di un’offerta non conduca, da parte dell’offerente interessato, alla presentazione di quella che in realtà sarebbe una nuova offerta.

massima di redazione ©

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Tar Puglia Bari sentenza n.918-2017

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