Tribunale Amministrativo Regionale Puglia, Sezione Prima, Bari, sentenza 8 febbraio 2018 n.193

E’ immune da vizi di legittimità il provvedimento con cui la Regione intende assoggettare a procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica, motivato dal pericolo paventato dall’amministrazione e legato all’amplificazione di significative conseguenze negative sul paesaggio parco eolicoe sugli ecosistemi e sistemi umani, in ragione della cumulatività degli impatti prodotti dai vari impianti autorizzati in zona. Non sussiste la contraddittorietà rispetto alle valutazioni ambientali favorevoli rilasciate in relazione agli altri parchi eolici ubicati nella medesima macro-area, giacchè proprio l’oggettiva insistenza di più progetti sviluppatisi nel tempo può determinare significativi effetti sulla capacità di carico del sistema, facendo emergere la necessità un più accurato studio in sede di VIA circa i rilevati possibili impatti negativi sul paesaggio e sull’ambiente circostante. La censura di eccesso di potere per disparità di trattamento a fronte di scelte discrezionali dell´Amministrazione è riscontrabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente irragionevole diversità del trattamento riservato, situazioni la cui prova rigorosa deve essere fornita dall´interessato, con la precisazione che la legittimità dell´operato della P.A. non può comunque essere inficiata dall´eventuale illegittimità compiuta in altra situazione.

massima di redazione©

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Tar Puglia Ba 193-2018

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