Tribunale Amministrativo Regionale Puglia, Sezione Terza, sentenza 26.10.2018 n. 1392

Maurizio Carnevali

La sentenza di annullamento di un titolo edilizio emessa dal Giudice amministrativo per vizi sostanziali comporta non solo effetti caducatori tipici, e cioè la eliminazione retroattiva del provvedimento illegittimo, ma anche effetti di natura ripristinatoria, obbligando l’Amministrazione comunale a ricondurre, attraverso il rimedio del giudizio di ottemperanza, la situazione esistente al momento dell’emanazione dell’atto lesivo degli interessi di chi agisce. Ciò comporta, non solo la doverosa emanazione di un provvedimento di demolizione dell’opera illegittimamente realizzata in danno del privato rimasto inottemperante, ma anche il compimento della consequenziale attività di demolizione in danno, che viene preannunciata al destinatario dell’ordinanza per l’ipotesi della inesecuzione dell’ordine di demolizione. Diversamente, si perverrebbe ad un risultato in rotta di collisione con il principio di effettività della tutela, consacrato dal codice del processo amministrativo con la norma di apertura, e ridurrebbe la stessa sentenza di annullamento giurisdizionale a esangue categoria concettuale. Invece, l’effettività della tutela si nutre di particolari significati proprio in sede di giudizio di ottemperanza, allorquando il G.A. viene investito di una giurisdizione particolarissima di merito, che può condurlo fino alla estrema conseguenza di sostituirsi all’Amministrazione rimasta inadempiente.

massima di redazione

testo integrale

Tar Puglia III sentenza 1392-2018

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