Tribunale di Cagliari, Sezione Civile, giudice dott.Caschilli, ordinanza cautelare 23 aprile 2019.

Antonello da Messina

Appare non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), come sostituito dall’art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94, per contrasto con gli artt. 3, 4, 16 e 35 della Costituzione, nella parte in cui dispone che il Prefetto, vincolativamente, “provvede” alla revoca della patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione e, per la presenza elementi di criticità e di contrasto con i principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., nella parte in cui stabilisce che la misura di prevenzione comporta in automatico, per qualsiasi soggetto e per qualsiasi ipotesi, il venir meno dei “requisiti morali” richiesti dalla legge per il possesso del titolo di guida. Accertato il parametro del fumus boni iuris, sotto il particolare profilo del dubbio di illegittimità costituzionale della norma da applicare, va concessa la tutela ex art.700, c.p.c., poiché il ricorrente, durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, patirebbe un pregiudizio grave ed irreparabile, consistente nella compressione della libertà di movimento e nella concreta difficoltà di ottemperare alle prescrizioni contenute nel decreto del tribunale applicativo della sorveglianza speciale. Tra esse si richiama il dovere di reperire un lavoro onesto entro due mesi dalla notifica del provvedimento, il cui adempimento può trovare ostacolo nella revoca del titolo abilitativo alla guida. La potestas iudicandi del giudice a quo non può ritenersi esaurita quando la concessione della misura cautelare sia fondata, quanto al fumus boni iuris, sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, dovendosi, in tal caso, ritenere di carattere provvisorio e temporaneo la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, “fino alla restituzione degli atti del giudizio da parte della Corte costituzionale” dopo l’incidente di legittimità costituzionale.

massima di Gloria Sdanganelli©

testo integrale

Tribunale Cagliari 700 cpc 23.4.2019

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