Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, sentenza 21 gennaio 2020 n. 265. Improponibilità dell’azione di ingiustificato arricchimento se concorrente con responsabilità precontrattuale

                                                                        Rubens

L’azione di ingiustificato arricchimento avanzata, ai sensi dell’art. 2041 cod. civ., nei confronti di un Comune in ragione delle prestazioni rese in suo favore in assenza di contratto, consistite nella effettuazione di un servizio di collegamento mediante trasporto di persone, è improponibile ai sensi dell’art.2042, c.c., se, dalla ricostruzione concorde dei fatti ad opera delle parti, appare di facile individuazione un’altra e diversa azione che la società creditrice avrebbe potuto proporre per ottenere il risarcimento del danno subito, ossia un’azione di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. Dalla documentazione agli atti, nonché dalle affermazioni contenute nell’atto di citazione risulta che Comune avrebbe posto in essere una condotta lesiva del legittimo affidamento del fornitore dei servizi, in quanto avrebbe manifestato, in modo inequivocabile, l’intenzione di ripristinare il rapporto contrattuale nel breve termine, ed ha altresì riconosciuto espressamente l’utilità della prestazione eseguita, ingenerando nel fornitore un inevitabile, nonché legittimo, affidamento su una futura e certa regolarizzazione del rapporto contrattuale. Il successivo rifiuto di stipulare il contratto configura un comportamento contrario a buona fede del Comune, integrando così gli estremi della responsabilità precontrattuale.

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Tribunale di Catania V sez civ sentenza 265-2020

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