Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, sentenza 7 febbraio 2018 n. 499

In materia di riconoscimento delle differenze retributive derivanti dall’espletamento di funzioni dirigenziali di fatto, non spettano al dipendente comunale le indennità di posizione nella parte variabile e di risultato, trattandosi di emolumenti indefettibilmente legati al raggiungimento di obiettivi e valutazioni del risultato demandati alla mansioni superioridiscrezionalità datoriale. In tal senso, non possono utilizzarsi parametri normativi o costituzionali di riferimento quantitativo e la relativa quantificazione (o il suo accrescimento nel tempo) non può che restare riservata alla discrezionalità datoriale o al più alla fonte contrattuale, senza possibilità di alcun intervento di determinazione giudiziale. Detta discrezionalità è giustificata dalla ratio del trattamento economico accessorio, finalizzato non già alla corresponsione generalizzata ed indifferenziata di indennità incentivanti o premiali al personale, bensì alla valorizzazione tanto di posizioni di concreta responsabilità (con relativa graduazione anch’essa spettante alla discrezionalità amministrativa) quanto dei risultati effettivamente conseguiti a livello collettivo o individuale.

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Tribunale Catania Lavoro 499-2018

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