Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, sentenza 9 dicembre 2019 n. 2178. Indennizzo alle vittime della criminalità organizzata.

Maurizio Carnevali

In tema di erogazione del contributo alle vittime di attività estorsive previsto dalla Legge n.44/1999, il ristoro, per quanto serio, non è deputato, in linea con l’intento solidaristico sotteso alla predetta disciplina, a risarcire integralmente il danno ingiusto e va qualificato in termini di indennizzo, piuttosto che risarcimento, per rimarcare come l’elargizione non consegue ad un giudizio di corresponsabilità dello Stato per i danni subiti dalla vittima della criminalità organizzata. Nel calcolo dell’indennizzo, commisurato sull’analisi dei dati dei bilanci, la liquidazione del mancato guadagno da parte del Commissario Antiracket, deve basarsi sul confronto del reddito medio prodotto nel biennio precedente l’evento lesivo e la media del reddito prodotto dall’interessato negli anni successivi fino alla data di definizione dell’istruttoria relativa all’istanza di elargizione. Ove la liquidazione dell’indennizzo non risulti conforme al rispetto dei suddetti canoni, spetta alla vittima l’integrazione pecuniaria ricavata dalle risultanze della relazione peritale del Ctu.

massima di redazione©

testo integrale

sentenza Tribunale Cz 2178-2019

This Post Has Been Viewed 204 Times